Tutti i 15mila docenti precari di religione cattolica hanno diritto ad utilizzare i 500 euro annui della carta del docente. E a chiedere gli arretrati per il mancato conferimento della stessa dall’anno scolastio 2016/2017 ad oggi, recuperando in tal modo fino a 3mila euro. A stabilirlo è stato il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, che ha dato ragione ai legali dell’Anief che hanno presentato ricorso in difesa di una “docente di religione a tempo determinato dall’a.s. 2016/2017 ad oggi” proprio per “la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente)”.
Le ferie non godute vanno pagate. A tutto il personale. Precari compresi. Lo continuano a dire i giudici con sentenze che rimborsano fino all’ultimo euro i docenti e Ata che fanno ricorso, avviando un fronte di giustizia importante. La storia si è ripetuta nei giorni scorsi nel Tribunale di Arezzo, dove una insegnante, con plurimi contratti di supplenza, ha impugnato la mancata assegnazione delle somme dovute dallo Stato nei suoi confronti per decine di giorni di ferie non godute: il Tribunale aretino le ha dato ragione, condannano il ministero dell’Istruzione a restituire alla docente ben “3.141,65 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. La tesi del giudice non fa una piega: perché è vero che l’art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012 ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (commi 54 e 55), ma è altrettanto vero che “allo scopo di ricondurre tale normativa all’interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie” (..) “anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne”.
Sulla carta del docente anche ai precari sta andando esattamente come nell’ordinanza della VI sezione della Corte di Giustizia Europea che ha detto espressamente di assegnare i 500 euro annuali per l’aggiornamento anche ai supplenti: dopo le sentenze favorevoli dei giorni scorsi, stavolta è il Tribunale di Milano ad allinearsi. Con sentenza pubblicata il 13 ottobre e depositata oggi, il giudice del Tribunale meneghino riconosce il bonus per la formazione di 500 euro a una ricorrente Anief per gli anni di precariato, con conseguente condanna al pagamento, in favore della docente nel frattempo immessa in ruolo: alla docente andranno gli arretrati per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, quindi per complessivi 2mila euro di rimborsi.
Anche il personale della scuola immesso in ruolo dopo il 2010 ha diritto a percepire gli aumenti derivanti dallo “scatto” stipendiale del terzo anno di carriera: lo ha detto il giudice del lavoro di Foggia esaminando il ricorso presentato lo scorso mese di novembre da un assistente amministrativo entrato in ruolo nel 2018 e che aveva svolto delle supplenze antecedenti al 1° settembre 2010. Nella sentenza viene ricordato che “il C.C.N.L. 4 agosto 2011 ha rimodulato le fasce stipendiali del personale della scuola sopprimendo la fascia retributiva 3-8 ed accorpandola alla fascia retributiva 0- 2” e che “lo stesso C.C.N.L. ha, tuttavia, previsto una norma di salvaguardia a tutela delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del 1° settembre 2010, avessero maturato una legittima aspettativa alla progressione stipendiale secondo il precedente contratto collettivo”. Lo stesso giudice ha ricordato che “è, infatti, previsto che: “2. Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 14 anni””. Per tali motivi, il Ministero dell’Istruzione è stato “condannato a corrispondere all’istante l’importo di € 1.407,07, a titolo di differenze retributive per il periodo 1.1.2018-30.11.021, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
utti i periodi di supplenza concorrono alla formazione della carriera, l’importante è che superino la soglia minima annuale dei 180 giorni: lo ricorda il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che nell’esaminare il ricorso di una docente campana di scuola primaria ha imposto all’amministrazione scolastica di considerare altri due anni di servizio pre-ruolo inizialmente mancanti nella ricostruzione di carriera della stessa maestra con relativi incrementi stipendiali. Quelle annualità, svolte negli a.s. 2002/03 e 2003/04, ha detto il giudice, corrispondevano a un servizio prestato “superiore al limite di 180 giorni”. Di conseguenza, alla docente va “un’anzianità di servizio pari a 5 anni di servizio preruolo (ai quali aggiungere gli anni successivi all’immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso) – e dei connessi incrementi stipendiali”. Il giudice ha anche detto di dare alle ricorrente le “differenze retributive scaturenti dal collocamento nella nuova fascia stipendiale, decorrenti dalla data di emissione del decreto di ricostruzione di carriera sino all’effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo”.