Altro che aumenti da inizio 2024: secondo le informazioni che pervengono dai diretti interessati, nel mese di gennaio e febbraio i precari della scuola non hanno avuto l’aumento mensile medio di 60 euro annunciato dall’amministrazione come indennità di vacanza contrattuale per via del mancato rinnovo del Ccnl 2022-2024. Si tratta della stessa somma, “spalmata” per tutto il 2024, invece assegnata in unica soluzione (800 euro medi) con la busta paga di dicembre al personale docente e Ata di ruolo.
Anche sulle ferie non godute dai supplenti aveva ragione l’Ufficio legale Anief: vanno pagate. A ribadirlo è il tribunale di Trapani, il quale, con una sentenza esemplare del 28 febbraio, ha spiegato che “nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d’ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte”. Ne consegue, nella fattispecie, che nel caso del docente precario, assistito dai legali che operano per Anief, “si indicano come non fruiti” diversi giorni di ferie e quindi “l’indennità sostitutiva delle ferie non godute va quantificata in € 1.217,73”.
Malgrado l’innegabile impegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sui pagamenti dei supplenti con contratto breve e saltuario continuano ad esserci problemi e ritardi inaccettabili: una docente ha raccontato a Fanpage.it che non ha ancora ricevuto ancora le retribuzioni spettanti per il lavoro svolto tra il 13 ottobre 2023 e lo scorso 29 febbraio, per un totale di circa 9mila euro. “Non ho ricevuto alcun stipendio, nemmeno la tredicesima mensilità. Mi rendo conto che la mia situazione è diversa da quella delle mie colleghe. Mio marito infatti ha un lavoro e ho due figli adolescenti. A differenza loro quindi ho altre entrate economiche. Ciò non toglie però il fatto che ci sia stato negato un diritto costituzionale”.
Il precario della scuola che termina la supplenza deve vedersi pagati, a parte, i giorni di ferie non goduti: fa male l’amministrazione a considerarle assegnate “d’ufficio”. A ricordarlo, con tanto di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato il giudice del lavoro di Trapani, nel risarcire una docente non di ruolo con quasi oltre 2.100 euro per decine di “giorni di ferie non fruiti al momento della cessazione del rapporto”.
I docenti di sostegno di ruolo interessati al trasferimento su disciplina, nelle procedure di mobilità 2024/25, possono presentare domanda valutando anche l’anno scolastico in corso. La sottolineatura, fondamentale per coloro che devono superare il vincolo quinquennale, è oggi esplicitata dalla rivista specializzata Orizzonte Scuola ricordando che lo prevede il Contratto collettivo nazionale di lavoro: il comma 8 del succitato art.23 riporta che “ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso”.