“Il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora sia stato assunto a termine nell’anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto”: a scriverlo è il Tribunale di Padova, sezione Lavoro, che ha quindi assegnato 2.500 euro ad una insegnante che ha presentato ricorso con Anief dopo avere lavorato come supplente tra il 2018 e il 2023 senza vedersi assegnato un euro per la sua formazione tramite la Carta del docente. “Conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 – si legge nella sentenza - , tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.