Diventa sempre più elevata la somma di risarcimenti prodotta dai legali Anief per il personale docente e Ata: da lunedì scorso ad oggi, appena cinque giorni si è arrivati a 250 mila euro di risarcimento sanciti nei tribunali italiani. Per una media di risarcimento che sfiora i 2.750 euro a ricorrente e punte di 19.100 euro assegnati in appello a Torino ad un insegnante. Ma anche oltre 13 mila euro quantificati da un giudice a Velletri. In entrambi i casi per reiterato abuso dei contratti a termine e senza prevedere la stabilizzazione del precario.
La Retribuzione professionale docente è una voce stipendiale che va assegnata a tutti coloro che insegnano: sbaglia lo Stato a negare i circa 174 euro mensili a chi ha sottoscritto contratti per brevi periodi. A ribadirlo è stato il Tribunale di Paola, della provincia di Cosenza, al quale una docente di scuola secondaria di secondo grado ha presentato ricorso assistita dai legali Anief. Nella sentenza, che ha portato ad assegnare alla docente 4.000 euro più interessi, si legge che l’insegnante ha svolto le supplenze “dall’anno scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2019/2020”, tuttavia durante “il periodo di servizio prestato” non ha “percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15-3-2001”, assegnata “ai docenti di ruolo e a quelli che stipulano contratti a termine con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non anche ai docenti che svolgono, come ella ricorrente, supplenze brevi e saltuarie”.
Il giudice accerta e dichiara il diritto della docente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, Carta docenti, prevista dall'articolo 1 comma 121 della legge 107/2015 per tutti gli anni di servizio svolti. Viene dunque nuovamente condannato il MIM al pagamento degli importi pari a 500 euro annui e alle spese: questo è ciò che ha deciso il tribunale di Milano
Il tribunale di Verona ha dato ragione e fatto risarcire una docente che lamentava il fatto di non aver ricevuto il contributo di 500 euro relativo alla Carta docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23 in quanto illegittimamente destinato per via esclusiva ai docenti di ruolo. Il Mim è stato condannato a “erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente”.
Sottrarre dallo stipendio dei supplenti la Retribuzione professionale docenti è una discriminazione: ancora una volta a sostenerlo è un giudice del lavoro, stavolta di Caltanissetta, che nell’esaminare il ricorso prodotto da una maestra siciliana della scuola dell’infanzia e primaria, assistita dai legali Anief, ammette la bontà della richiesta e provvede a risarcirla con oltre 2 mila euro più gli interessi maturati. La docente aveva sottoscritto, tra l’anno scolastico 2017/2018 e il 2019/2020, ben 29 contratti a termine per complessivi 357 giorni. Dunque, aveva lavorato complessivamente per un anno svolgendo il medesimo lavoro dei colleghi, senza però ricevere un euro di Rpd. Esaminando il caso, il Tribunale siciliano ha appurato che non essendoci diversità di prestazione lavorativa, i docenti che hanno sottoscritto un contratto di breve durata hanno pieno diritto al “riconoscimento della suddetta voce retributiva che evidentemente vale a retribuire sia il maggior impegno lavorativo che un aspetto propriamente qualitativo della prestazione”.