Chi pensa di escludere gli insegnanti precari dalla Carta del docente per l’aggiornamento va contro la Costituzione. A ribadirlo è stato il Tribunale di Parma, che dopo quelli di Roma, Padova e Venezia, solo per citare alcuni degli ultimi, ha accolto il ricorso di un insegnante e condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere per intero quanto non assegnato dal 2017 ad oggi: in tutto, al docente l’amministrazione dovrà presto fare avere 2.500.
Dopo i Tribunali diRoma, Padova e Venezia è ancora un giudice di Padova a sostenere che la Carta del docente d 500 euro annui per l’aggiornamento professionale va assegnata pure ai precari. A beneficiarne, stavolta, sono stati due insegnanti precari, oggi sempre in servizio, uno dei quali nel frattempo immesso in ruolo, che avevano svolto rispettivamente 5 e 4 anni di supplenze (anche fino al 30 giugno dell’anno successivo): il Tribunale ha quindi assegnato loro 2.500 e 2.000 euro. Inoltre, per avere accesso alla card annuale, il giudice ha anche stabilito che “la soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo può essere individuata, seppur con una qualche approssimazione, dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda, pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part time ai sensi dell’art. 39 comma 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full time) a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena”.
Dopo Roma e Padova è la volta di Venezia: non si può negare la Carta del docente ai precari. Il Tribunale del capoluogo veneto lo ha scritto, a chiare lettere, nella sentenza che ha esaminato il caso, presentato dai legali Anief, di “una docente (classe A048) assunta in ruolo con decorrenza 1/9/2019 e che per l’anno 2018/2019 ha lavorato in virtù di un contratto a termine dal 12/9/2018 al 30/6/2019”: il giudice ha esaminato la norma in vigore e come si è espressa sinora la giurisprudenza, appurando che l’attuale “previsione limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato” tanto che “è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (ved. Sentenza 1842/2022),), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
Anche quest’anno si sono riscontrate anomalie con l’algoritmo “impazzito” nell’attribuzione degli incarichi di supplenza a tempo determinato. Il meccanismo di assegnazione delle nomine utilizzato, ormai da tre anni, continua a mietere incolpevoli vittime tra le migliaia di precari che ogni anno attendono con trepidazione l’agognato incarico annuale.
Sulla Carta del docente da estendere ai precari, dopo Roma si esprime il Tribunale di Padova. Ma la musica non cambia: anche la prima sezione civile del Tribunale del capoluogo veneto dice sì alla richiesta dei legali Anief a tutela di un insegnante supplente che ha presentato ricorso. La supplente aveva effettuato dei servizi a tempo determinato tra il dicembre 2017 e l’agosto del 2022, prima di essere immessa in ruolo poco più di un anno fa. Il giudice ha quindi accolto la richiesta accertando, si legge nella sentenza, “il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolatici 2018-2019, 2019-2020, 2020-21, 2021-2022” e assegnando quindi alla stessa insegnante i 2mila euro che lo Stato gli aveva negato in modo illegittimo.