In Italia almeno un docente di sostegno su tre non è specializzato. Eppure si continuano a lasciare fuori dei corsi di specializzazione tanti candidati: adesso il sindacato prende le contromisure e passa ai fatti. I triennalisti esclusi dal TFA VIII ciclo possono ora ricorrere al Tar del Lazio per chiedere l’accesso diretto ai corsi senza passare per la selezione.
Il ministero dell’Istruzione e del Merito sta procedendo con l’assunzione in ruolo di decine di migliaia di nuovi insegnanti: non si arriverà, di certo, ad assegnare gli i 50 mila posti autorizzati dal Mef, numero peraltro decisamente inferiore alle esigenze e ai tanti posti vacanti. Anche perché si continua a fare muro contro tanti precari che hanno tutte le carte in regola per essere immesso in ruolo. Almeno la metà dei posti in ruolo saranno assegnati da graduatorie Gae o Gps: in quest’ultimo caso, tra gli esclusi, in modo immotivato, ci sono 15 insegnanti specializzati e abilitati all'estero. Il loro titolo rimane “congelato”, in attesa di verifiche che durano anni. Per questo motivo, Anief, in collaborazione con Radamante, ha avviato la mobilitazione del personale con i titoli conseguiti fuori l’Italia e la presentazione dei ricorsi al Tar del Lazio: l’obiettivo è quello di ottenere il loro inserimento in coda alle graduatorie GPS e tramite la Call veloce, entrambi utili alle stabilizzazioni.
Lo Stato commette un errore quando a fine contratto cancella le ferie e festività soppresse dei precari anche se questi non le hanno mai utilizzate: lo ha ricorso il tribunale ordinario di Firenze, sezione lavoro, rispondendo favorevolmente al ricorso di una docente che tra il 2017 e il 2021 aveva sottoscritto contratti a termine nella scuola pubblica senza vedersi assegnare un euro per i periodi di ferie non fruite. Il giudice gli ha fatto avere 2 mila euro più interessi, quindi ha spiegato perché l’indennità sostitutiva delle ferie non può volatizzarsi: “i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato – si legge nella sentenza - hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” ed è “un onere del datore di lavoro, quindi, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo”.
Anche sul decreto legge Salva Infrazioni c’è il via libera del Parlamento: dopo il sì di Palazzo Madama è arrivato anche l’assenso della Camera, per cui il testo ora è diventato legge. Sono confermate le due principali acquisizioni di nuovi diritti per i lavoratori della scuola: la prima è sulla ricostruzione di carriera, da realizzare su tutto il periodo e senza limitazioni, ma venendo meno la considerazione dell’anno completo dopo 180 giorni di servizio; la seconda riguarda la Carta dei docenti, accessibile ora anche i supplenti annuali ma solo se con termine del contratto datato 31 agosto. Preso atto del piccolo passo avanti compiuto con questi due provvedimenti, Anief – che aveva espresso la sua posizione sul decreto Salva Infrazioni nel corso di una audizione a Palazzo Madama tenuta a fine giugno -ha deciso quale strada intraprendere per tutelare i tanti lavoratori ancora esclusi o addirittura danneggiati.
Ancora una sentenza favorevole ad un docente precario che si è visto cancellare le ferie, come pure le festività soppresse, senza averle mai utilizzate: ad emetterla è stato il tribunale del lavoro di Firenze che detto sì alla richiesta di una docente che al termine dell’anno scolastico 2020/2021 aveva terminato il rapporto senza vedersi assegnare il corrispettivo economico derivante dai giorni di ferie e di festività soppresse non utilizzati durante il suo rapporto di lavoro a tempo determinato. Secondo il giudice, “i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, pur potendone fruire nella restante parte dell’anno scolastico, ma solo nei limiti di 6 giorni e laddove possano essere sostituiti”; inoltre, “i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Ne consegue che all’insegnante il Ministero ora dovrà dare la somma risarcitoria “di 320,45 euro, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT”.