La Carta del docente va data anche ai supplenti annuali, non vi sono dubbi. I giudici adesso lo stabiliscono pure con un’unica sentenza che accomuna più singoli ricorsi: in una di queste sentenze, emessa dal Tribunale di Roma il 15 febbraio scorso, dieci docenti – con diversi periodi di supplenza svolti alle dipendenze di istituti scolastici pubblici dal 2016 ad oggi - hanno ricevuto complessivamente 16.500 euro. Sul parere espresso dal giudice, hanno inciso tanto i numerosi orientamenti dei tribunali europei e nazionali, tutti orientati a concedere la card per l’aggiornamento annuale anche ai precari al fine non discriminarli e per ottemperare all’espletamento di un loro diritto-dovere.
La Retribuzione professionale docente va data a tutti gli insegnanti, anche ai precari nominati per pochi giorni: lo ha ribadito il Tribunale di Parma, sezione Lavoro, con sentenza emessa il 15 febbraio scorso, accogliendo il ricorso di una docente della scuola primaria che, attraverso i legali Anief, ha spiegato che durante gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ha svolto “diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto”, senza tuttavia percepire “la retribuzione professionale docenti”. Il giudice ha esaminato il caso e alla fine ha condannato il Ministero a pagare 2.374 euro alla maestra, “oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”.
Si allunga la striscia di successi dell’Anief in tribunale: nell’ultima settimana sono ben 56 le cause vinte dai legali che operano per il giovane sindacato, per complessivi 147 mila euro recuperati. Il ministero dell’Istruzione è stato condannato a versare ai docenti e Ata cifre importanti, con casi crescenti di più lavoratori – precari e di ruolo – beneficiari dei risarcimenti all’interno di una sola sentenza. Le motivazioni del contendere sono numerosi: dalla Carta el docente negati ai supplenti con almeno 5 mesi di servizi svolti, alla negazione delle mensilità estive o delle ferie non godute dai precari, dalla mancata inclusione di tutti i periodi di pre-ruolo nella ricostruzione di carriera alle stabilizzazioni non attuate pure avendo il dipendente precario superato i 36 mesi di supplenze ritenuti da tempo dall’Unione europea come soglia minima utile per l’accesso al ruolo; dal rifiuto immotivato del riconoscimento del salario accessorio (RPD/CIA) a chi ha stipulato un contratto di tipo “breve e saltuario” oppure degli scatti di anzianità negati per le supplenze effettuate.
Sulla Carta del docente da assegnare agli insegnanti precari fioccano le sentenze di accoglimento, adesso anche cumulative: in una di queste, emessa dal Tribunale di Roma il 15 febbraio scorso, dieci docenti – con diversi periodi di supplenza svolti alle dipendenze di istituti scolastici pubblici dal 2016 ad oggi - hanno ricevuto complessivamente 16.500 euro. Decisiva, ai fine del parere del giudice, sono stati i numerosi orientamenti dei giudici europei e nazionali.
La carta del docente va anche ai supplenti annuali che hanno sottoscritto contratti su “spezzoni” di cattedra, su cattedra come su sostegno agli alunni disabili: lo ha stabilito con chiarezza il Tribunale ordinario di Parma, sezione Lavoro, che ha condannato il ministero dell’Istruzione ad assegnare 2 mila euro a un’insegnante che non aveva ricevuto la Carta del docente negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, durante i quali ha svolto supplenze tra le 10 e le 12 ore settimanali, a fronte delle 22 previste per la cattedra intera. Decisiva, ai fini della sentenza, è stata la risposta fornita dalla “Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.