Lo Stato sbaglia quando sopprime tutte le ferie e festività soppresse che dei precari: se quei giorni non sono state utilizzati, allora vanno monetizzati. A ribadirlo è stato il Tribunale ordinario di Parma che nell’esaminare il ricorso di un insegnante, prodotto dei legali dell’Anief, per le ferie non pagate benché non fruite, al termine delle supplenze annuali svolte tra il 2015 e il 2020, ha deciso di fargli avere 3.782 euro, spiegando nella sentenza che “il docente ha diritto di percepire un’indennità risarcitoria commisurata al numero di giornate di ferie non godute”: nella sentenza il giudice ha fatto osservare che sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale ha spiegato che non è possibile creare le condizione di “perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780)”. La posizione poi è stata ripresa e adottata dalla Corte di Cassazione.