SCUOLA - DL Salva Infrazioni, testo blindato ma per i precari la porta rimane aperta: sì alla procedura d’assunzione dei precari AFAM e all’ordine del giorno che impegna il Governo a discutere con la Commissione UE le immissioni in ruolo da Gps
Il ministero dell’Economia mette il veto sul testo del decreto legge Salva Infrazioni e la quarta Commissione del Senato agisce di conseguenza blindando le norme già approvate dal Governo, ma lasciando comunque la porta aperta ai precari: gli emendamenti riguardanti la scuola sono stati tutti ritirati, tranne quello sull’attivazione della procedura straordinaria di reclutamento dei precari dell’AFAM in attesa dei nuovi concorsi locali, come aveva chiesto Anief in audizione. Inoltre, è stato approvato un importante ordine del giorno che impegna il Governo a discutere con la Commissione europea la necessità di modificare il PNRR e prevedere l’assunzione in ruolo dei precari anche su posto comune da prima e seconda fascia GPS attraverso il cosiddetto doppio canale di reclutamento per il personale docente.
“Quello che avevamo chiesto era la stabilizzazione immediata dei precari tramite Gps – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - ma l’impegno dell’esecutivo è già un’ammissione sul fatto che occorra modificare le norme sul reclutamento. Il risultato di questa situazione di stallo è che anche quest’anno meno della metà delle immissioni in ruolo autorizzate andranno in porto e si supereranno ancora le 200mila supplenze annuali. Non possiamo accettarlo e siamo convinti che anche l’Unione europea bacchetterà l’Italia”.
“Per questo motivo, appena il testo del decreto Salva-Infrazioni sarà convertito in legge – continua il sindacalista – scriveremo alla Commissione europea perché tale soluzione, il doppio canale con stabilizzazione anche da Gps materia comune, sia presa in seria condizione, così da archiviare la procedura di infrazione in atto. Nel frattempo Anief conferma i ricorsi per far riconoscere i diritti negati ai precari sulla parità di trattamento e sulla illegittimità dei contratti a termine protratti per anni, così come anche confermato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale”, conclude Pacifico.
Per l'adesione ai ricorsi in evidenza vincenti nei tribunali sul precariato vai al seguente link.
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO ALL'ART. 11 SUI PRECARI AFAM
Il testo dell'emendamento all'art. 11 sui precari Afam
Comma 3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura».
L’ORDINE DEL GIORNO AL DDL N. 755
Il testo dell'ordine del giorno approvato sull'articolo 14 sul doppio canale.
Senato della Repubblica Italiana - Ordine del Giorno n. G/755/11/4 al DDL n. 755
G/755/11/4 (già em. 14.13)
Bucalo, Iannone, Matera, Scurria, Pellegrino, Nastri, Satta
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di leggeAS 755 "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Salva-infrazioni);
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame trae origine dalla necessità di predisporre un intervento normativo che dia risposte al rilievo della Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in tema di lavoro a tempo determinato;
anche nel sistema scolastico è fortemente avvertita l'esigenza di intervenire sul tema dell'abuso dei contratti a tempo determinato che influisce negativamente non solo sulla qualità dell'insegnamento ma anche sulla formazione e la crescita degli alunni e degli studenti, nonché sulla continuità didattica;
da articoli di stampa si apprende che, in merito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, nel comparto scuola, la Commissione Europea potrebbe avviare presto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano;
tenuto conto che:
si ritiene necessario introdurre una più snella procedura di reclutamento finalizzata a garantire l'immissione nei ruoli del personale docente per assicurare la copertura regolare e stabile delle cattedre vacanti e, quindi, la continuità didattica agli alunni e agli studenti, oltre che innalzare la qualità dell'offerta formativa;
la procedura, al suddetto scopo, intende mettere a regime le forme di reclutamento straordinario da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), su posti comuni e di sostegno, oltre l'anno scolastico 2023/2024;
la stessa, inoltre, non prevederebbe alcuna interferenza con gli obiettivi e i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, come noto, introduce una riforma in tema di reclutamento volta a garantire l'assunzione di 70 mila docenti, entro il 2024;
la previsione di introdurre una ulteriore procedura di reclutamento è di assoluta rilevanza ed è stata oggetto di molteplici sollecitazioni dal mondo della scuola, in quanto finalizzata a risolvere l'annosa questione del precariato che attanaglia il personale docente;
a tal fine, è ineludibile che tale previsione deve essere sottoposta al proficuo confronto con le Organizzazioni sindacali e con tutti gli attori interessati;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
a) adottare ogni più opportuna iniziativa, anche di natura normativa, volta a garantire che i posti comuni e di sostegno, rimasti vacanti e disponibili dopo la conclusione delle ordinarie procedure di reclutamento e delle procedure connesse all'attuazione del PNRR, siano attribuiti agli abilitati e agli specializzati inseriti nella prima fascia delle GPS;
b) a individuare, in subordine, una specifica procedura volta ad attribuire le ulteriori e residuali disponibilità su posto comune della scuola secondaria agli aspiranti non abilitati inseriti nella seconda fascia delle GPS, prevedendo in ogni caso una integrazione del percorso di formazione iniziale;
c) Sostenere le iniziative di cui ai punti a) e b) attraverso un confronto con la Commissione europea, al fine di accertarne la compatibilità con la riforma del reclutamento prevista dal PNRR.
PER APPROFONDIMENTI:
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