Il Decreto Anticipi potrebbe sollevare la scuola e chi la amministra da tanti problemi: decisivo, a questo scopo, risulta il ruolo della quinta Commissione Bilancio del Senato, che con l’Atto n. 912 sta esaminando il DL 18 ottobre 2023, n. 145. Fino al 6 novembre, la Commissione riceverà le proposte di modifica del testo: tra gli emendamenti per la scuola ve ne sono diversi proposti dall’Anief. Si tratta del recupero integrale indennità di vacanza contrattuale per tutti i dipendenti e dell’estensione ai precari dell’assegno; del doppio canale per reclutare docenti precari da Gps; dell’abolizione dei vincoli sulla mobilità del personale; dell’accesso al TFA sostegno ampliato, superando in questo modo il DPCM che non contempla ad oggi la possibilità di andare fuori dal numero programmato per triennalisti e docenti già abilitati; la conferma nei ruoli dei docenti assunti con riserva; l’integrazione delle graduatorie del concorso straordinario; l’adeguamento dell’organico in deroga in organico di diritto su posti di sostegno; l’opzione ricostruzione di carriera.
Il sindacato Anief farà tali richieste anche in audizione a Palazzo Madama, ad iniziare dall’estensione dell'assegno di dicembre, come anticipo del rinnovo contrattuale, anche al personale precario e di finanziare per intero gli arretrati della indennità di vacanza contrattuale anche per l'anno 2022 e 2023. Nel frattempo, il sindacato autonomo comunica che sono partite le adesioni per il ricorso al giudice del lavoro per garantire la parità di trattamento del personale precario: cliccare al seguente link. Inoltre, Anief chiederà per tutti i dipendenti, tramite diffida, l’assegnazione adeguata degli arretrati.
LE PROPOSTE DI MODIFICA
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Proposte di modifica
Anticipo IVC personale a tempo determinato
Estensione anticipo IVC triennio di validità del contratto
Doppio canale di reclutamento
Conferma docenti assunti con riserva
Mobilità straordinaria
Organico di sostegno
Graduatorie concorso straordinario
Ricostruzione di carriera opzionale
Accesso al TFA sostegno
Posti di sostegno in deroga
ART. 3.
(Anticipo rinnovo contratti pubblici)
I.
Al comma 1 dopo le parole “a tempo” si aggiunge “determinato e”.
Motivazione:
La proposta intende contrastare la discriminazione del personale precario con contratto a tempo determinato in accordo con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.
II.
Al comma 1 le parole” a valere sul 2024” sono sostituite con “a valere sugli anni 2022, 2023 e 2024”.
Motivazione: trattandosi di un anticipo sul rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 l’importo deve essere calcolato su tutti e tre gli anni di vigenza del contratto.
ART. 20.
(Misure per le scuole dell’infanzia paritarie)
La rubrica è modificata in “Misure per l’Istruzione”
III.
Si inserisce il comma:
Rimangono vigenti per l’anno scolastico 2024/25 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.
IV.
Si inserisce il comma:
Sono prorogati per l’a.s. 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2023.
In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.
Modifica: La norma intende consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.
La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.
V.
Si inserisce il comma:
Sono rivisti criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.
VI.
Si inserisce il comma:
È prorogata fino al loro esaurimento la validità delle graduatorie di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate con tutti i candidati che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo.
Agli aspiranti inseriti nelle graduatorie è richiesto il completamento del percorso formativo con l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis.
Motivazione: La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrata negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
VII.
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103 dopo le parole “confermato in ruolo”, aggiungere le seguenti “, a domanda,”.
Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole “di cui al presente capo” con le seguenti “del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024”.
Motivazione: la norma interviene nel dare esatte esecuzione alle sentenze 31449 e 31550 del 2019 della Cassazione sul principio di non discriminazione richiesto dalla procedura d’infrazione 4231/2014. La giurisprudenza parte dal presupposto che durante gli anni di precariato, il supplente non abbia un trattamento meno favorevole rispetto al personale di ruolo e pertanto quando chiede la ricostruzione di carriera per intero del servizio pre-ruolo deve poter optare per la valutazione del servizio più favorevole (180 giorni=un anno) diversamente questo porterebbe a una discriminazione dei docenti assunti con concorso ordinario senza anni di precariato. In vero, o si introduce una norma che riconosce la parità di trattamento economica e giuridica o si deve rendere opzionabile la scelta come ricordato dalla Cassazione. Non reca impatto finanziario perché si basa su opzione, anzi potrebbe recare risparmi dal congelamento del contenzioso che vede l’amministrazione soccombente sui risarcimenti per abuso sanciti da Cassazione. Infine, chiarisce che il novellato legislativo si riferisce alla sola ricostruzione di carriera.
VIII.
Si inserisce il comma:
Al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione” sono soppresse.
Motivazione: appare opportuno garantire l’accesso ai percorsi di formazione a tutti i docenti che svolgono da almeno un triennio la professione di docente di sostegno, sia per garantire la presenza di personale specializzato che in vista della continuità didattica che questi docenti, una volta specializzati, potranno garantire avendo accesso a procedure di reclutamento.
IX.
Si inserisce il comma:
Sono rivisti criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.
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