Dopo il via libera del Senato, la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 è giunta in Gazzetta Ufficiale ed il provvedimento è entrato in vigore il 1° marzo. Tutte le novità sulla scuola: dallo stop a 800 classi pollaio alla pubblicazione entro il 30 aprile dei bandi di concorso, ordinari e riservati, previsti a loro volta dalla Legge 159/2019; dai contenuti del concorso straordinario della secondaria alle modifiche alle prove Invalsi, fino all’assunzione in ruolo anche dei candidati a capo d’istituto risultati idonei.
Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, “si poteva e doveva fare molto di più, specialmente per il reclutamento del personale precario che continua a essere lasciato fuori in modo illegittimo, nonostante sia presente nelle graduatorie di istituto e ata 24 mesi. Migliaia di docenti saranno licenziati la prossima estate dopo che hanno superato l’anno di prova e hanno insegnato da diversi anni. Sono ancora vigenti i ricorsi avvero le procedure per la selezione dei dirigenti scolastici. Tantissimi insegnanti non avranno accesso al concorso riservato soltanto per la scuola secondaria. Il Governo ci convochi e ci ascolti per risolvere la supplentite”
Sono diventate disposizione di legge i provvedimenti contenuti nel decreto Milleproroghe approvato in Senato ed entrato in vigore ieri 1° marzo: la Legge n. 8 del 28 febbraio scorso, ha messo mano anche all’organizzazione scolastica, andando innanzitutto a ridurre il numero delle cosiddette classi pollaio (laddove il numero di iscritti sia superiore a 22 alunni, ridotti a 20 in presenza di studenti con grave disabilità certificata): grazie ad un emendamento del M5S, si ottiene quindi una prima risposta al problema, anche se bisogna ricordare che si tratta di appena 800 classi su 15.000 esistenti, diverse delle quali con oltre 30 allievi iscritti.
Sempre con la Legge 88/2020, si stabilisce che i bandi di concorso della scuola, ordinari e riservati, previsti a loro volta dalla Legge 159/2019, verranno pubblicati entro il prossimo 30 aprile: uno slittamento che, indubbiamente, mette a repentaglio la possibilità concreta di assumere i vincitori delle selezioni, lasciando qualche speranza solo per la procedura straordinaria riguardante la scuola secondaria (peraltro macchiata da tante esclusioni illegittime, contro le quali il giovane sindacato Anief ha prontamente presentato ricorso d’urgenza al giudice attraverso preadesioni gratuite). Di fatto, si prevede che solo una parte del personale scolastico possa essere stabilizzata con modalità riservate, lasciando fuori gli insegnanti di religione cattolica per quanto riguarda il concorso straordinario, i precari di infanzia e primaria, oltre che i supplenti che hanno lavorato nelle scuole paritarie e nei corsi professionali e regionali. Per non parlare di altre categorie, come i Dsga facenti funzione, gli educatori e il personale Ata.
Le altre disposizioni sulla scuola incluse nel Milleproroghe riguardano ancora il concorso straordinario della secondaria, nella parte in cui viene stabilito che la prova scritta della procedura per il reclutamento, nonché la prova scritta della procedura per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riguardano il programma di esame previsto anche per il concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria, che sarà avviato contestualmente alla procedura straordinaria (e non più il programma di esame del concorso ordinario bandito nel 2016) (art. 1, co. 10-terdecies).
Un’altra disposizione sulla Scuola, sempre inclusa nella Legge 88/2020, è quella sulle prove Invalsi: i risultati, si legge, non saranno inseriti nel “curriculum degli studenti” del quinto anno che si apprestano a svolgere gli esami di maturità 2020. In pratica, il Governo ha chiesto e ottenuto di far slittare l’ingresso del curriculum allegato al diploma al 1° settembre prossimo. La partecipazione alle prove rimane invece requisito obbligatorio per essere ammessi agli Esami di Stato 2020.
Infine, con il Milleproroghe è stata accolta la proposta dell’Anief e di Udir per modificare le procedure di assunzione dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici: viene in pratica garantita da subito l’assunzione in ruolo anche dei candidati a capo d’istituto risultati idonei, fino a completo scorrimento della graduatoria di merito. Erano 500 coloro che avevano superato le prove e aspettavano di essere inclusi.
I TESTI DELLE DISPOSIZIONI APPROVATE PER LA SCUOLA
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Vediamo nel dettaglio le disposizioni riguardanti il comparto Scuola:
CLASSI POLLAIO
10 -octies . Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e princìpi:
- a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
- b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla permanenza scolastica.
BANDO CONCORSI SCUOLA
10 -quaterdecies. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: “entro il 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2020”.
CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO
Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria) — 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020 , una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.»
Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Bando di concorso e commissioni) — 1. – 5. ( Omissis )
- Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con decreto del Ministro dell’istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione»
Si riporta il testo del comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria) — 1. – 9. ( Omissis )
- Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d) , sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria. >>
AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
«Art. 13 (Ammissione dei candidati interni).
- L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
- c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
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