Lo sostiene l’Anief, che attraverso un emendamento al Decreto Legge n. 22 sulla Scuola ha chiesto alla VII Commissione del Senato di modificare il comma 3 dell’articolo 2 dello stesso decreto già approvato dal CdM. Il giovane sindacato ha spiegato, anche nell’audizione tenuta in questi giorni presso la stessa commissione Cultura di Palazzo Madama, che il personale docente assicura solo “ove possibile” e non sempre e “comunque” le “prestazioni didattiche nelle modalità a distanza” adottate con gli “strumenti informatici o tecnologici a disposizione” fino al termine del periodo emergenziale derivante dal pericolo di contagio del coronavirus. Inoltre, la realizzazione di sessioni formative in modalità telematica comporta degli oneri, a livello temporale e di organizzazione, molto diversi da quelli comuni, senza dimenticare le nuove modalità di prevenzione dei rischi alla salute: si tratta di tematiche che necessitano di passare per i tavoli contrattuali, anziché farle imporre direttamente dal legislatore.
Marcello Pacifico (Anief): “Pensare di rendere obbligatoria la didattica ignorando che una parte dei docenti può essere priva degli strumenti tecnologici adeguati per realizzarla è una contraddizione in termini. Ci sono tanti precari, soprattutto i più giovani, che non possono attuare questo genere di didattica perché esclusi dai benefici del bonus della carta docente: visto che lo Stato li lascia fuori dall’aggiornamento professionale annuo obbligatorio introdotto con la Legge 107/2015, negando loro i 500 euro della formazione annua con i quali il resto del personale può dotarsi di computer, tablet, microfoni e di tutta la strumentazione utile a crearsi una postazione telematica, perché ora li deve obbligare a portare avanti la DaD interamente a loro spese?”.
L’EMENDAMENTO
Didattica a distanza, contratto, organi collegiali
Al comma 3, nel primo periodo la parola “comunque” è sostituita da “ove possibile” e alla fine è inserito il seguente testo: “fermo restando l’attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali”.
Motivazione: non è possibile istituire attraverso un intervento legislativo l’obbligo della didattica a distanza laddove, in molti casi, il personale docente e discente non dispone di strumenti adeguati a realizzarla. Inoltre, bisogna coordinare la disposizione con le norme contrattuali vigenti e nel rispetto delle delibere dei Collegi docenti nell’organizzazione della didattica.
Tutti gli emendamenti Anief al testo del Decreto Legge n. 22.
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