Risultano provvidenziali le risorse specifiche stanziate dal Governo per la salvaguardia dei contratti dei docenti con contratto di supplenza temporanea: nei giorni di sospensione delle attività didattiche, che potrebbero protrarsi nel tempo permettono, infatti, di seguire con costanza gli alunni, seppure da casa, mantenendo in vita la continuità didattica in questo particolare e difficile periodo di stop delle lezioni in presenza, a seguito dell’emergenza da Coronavirus. Il ministero dell’Istruzione ha dato seguito all’assegnazione. Anief plaude al provvedimento: “Era necessario – spiega il suo presidente Marcello Pacifico - per avere immediatamente a disposizione i docenti per la formazione da casa via internet. Senza questa deroga, infatti, le scuole avrebbero potuto confermare le supplenze solo dopo la ripresa delle attività didattiche, ovvero dopo aver potuto appurare l'effettiva mancata presa di servizio del titolare”.
Ha fatto bene il Governo a prevedere la conferma dei supplenti, anche in caso di rientro in servizio del collega di ruolo titolare della cattedra. La disposizione è stata approvata da alcuni giorni, con il decreto “Cura Italia”, il DL n. 18 del 17 marzo 2020: all’articolo 121 si prevede che al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
Con la Nota n. 392 del 18 marzo 2020, il ministero dell’Istruzione specifica che la disponibilità del contratto “potrà essere assicurata “in deroga alle disposizioni vigenti”, attraverso “le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria”, le quali “saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate. Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l’importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica”.
La rivista Orizzonte Scuola, rispondendo ad alcuni quesiti di docenti precari interessati alla conferma della nomina, ha quindi specificato che “non vi è dubbio che bisogna prendere come riferimento i limiti temporali di chiusura o di attività didattiche, che a seconda delle zone interessate dai DPCM che sono succeduti, decorrono o dal 3 febbraio o dal 5 marzo, fino (al momento) al 3 di aprile per tutta Italia. Tutti i docenti che in questi limiti temporali avevano (o hanno) un contratto di supplenza hanno diritto alla proroga della supplenza”.
Inoltre, proprio “la Nota MI n. 392 del 17 marzo 2020 prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Ciò vuol dire che la proroga della supplenza spetta al docente che ha un contratto in essere che scade o che è scaduto nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 (o dal 3 febbraio o dal 5 marzo, fino (al momento) al 3 di aprile per tutta Italia), indipendentemente se il titolare proroghi o meno il suo periodo di assenza. Rispetto alla normale proroga che si fa quando il titolare continua il suo periodo di assenza, questo caso richiede un codice specifico”. Proprio in queste ore, il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere, attraverso il Sidi, che “la scuola, per comunicare la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare, utilizzerà la tipologia di contratto N19 con l’indicazione del flag 'Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19’”.
Infine, la rivista specializzata spiega che è possibile stipulare supplenze anche “qualora si assenti ora un titolare: “Stipulare contratti di supplenza (ex novo) per il personale docente e ATA. La previsione, anche questa straordinaria visto che ci troviamo in un periodo in cui le attività didattiche sono sospese, è comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso”.
“Adesso – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Aneif – auspichiamo, appellandoci alla sensibilità del Parlamento, che si approvino anche gli emendamenti Anief al decreto ‘Cura Italia’, proposti in V Commissione a Palazzo Madama, in modo da garantire alla scuola le necessarie tutele in vista del prossimo anno scolastico, a partire dalla conferma in ruolo dei docenti assunti con riserva, dalla riapertura delle GaE e dall'assunzione dei precari con 36 mesi di servizio dalle graduatorie d'istituto, tramite anche call veloce, visto l'attuale stallo dei concorsi pubblici”.
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