L’emergenza Coronavirus ha posto la scuola al centro degli interessi del Paese: i docenti, che nel corso del lockdown hanno mostrato un forte attaccamento agli alunni e alla professione, sono tornati a ricevere da parte dell’opinione pubblica quella autorevolezza dei tempi passati. Lo Stato, tuttavia, continua a riconoscere loro stipendi divorati dall’inflazione, sotto di 9 mila euro rispetto alle media europea e legati ad un contratto scaduto ormai da due anni.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “a rendere ancora di più insufficienti ed ingiusti i compensi del corpo insegnante, ma vale anche per il personale Ata ed educativo, è il fatto che si è tornati da qualche giorno a scuola sottoponendosi quotidianamente a rischio Covid19, quindi a minacce per la salute non indifferenti. Perché, vale la pena ricordarlo, quello del docente è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In questo contesto diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. Assegnare un forfait di 10 euro al giorno a del personale che si sottopone a stress non indifferenti, a contatto con tanti alunni, all’interno di edifici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, oggi in alto numero fatiscenti ed in perenne ristrutturazione, è il minimo che lo Stato possa fare”.
SOLDI IN ARRIVO
Conferire una indennità di rischio a docenti e tutto il personale della scuola non è utopia. Anche perché per una volta il problema di soldi non sussisterebbe. “Le risorse economiche ci sono, vista la quantità di miliardi che arriveranno presto dall’Europa – scrive oggi Orizzonte Scuola -. Si tratta di indennità che comunemente vengono riconosciute a certe tipologie di personale per il quale sussiste quella che viene definita come una presunzione rilevante di rischio. Spetta in sostanza per quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale del lavoratore, ciò indipendentemente dalla quella che potrebbe essere la categoria o il profilo professionale di appartenenza”.
IL RISCHIO BIOLOGICO
Lo stesso INAIL nel suo documento Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative. Milano: INAIL, 2011 afferma che “le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico”.
ANCHE LA SCUOLA VI RIENTRA
Ma l’inquadramento nel rischio biologico è ben più vasto. Per il tipo di attività svolta, continua l’INAIL nel suo documento, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
COSA DICE IL TESTO UNICO
La testata specializzata ricorda che nel Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro sono contenuti i principali riferimenti legislativi vigenti in tema di prevenzione e protezione del rischio biologico nei luoghi di lavoro: l’articolo 267 del D. Lgvo 81/2008 definisce cosa si intenda per agente biologico, microrganismo e coltura cellulare. Ma dall’articolo 268, dedicato alla classificazione degli agenti biologici, si evince che è “innegabile che il rischio biologico per il personale scolastico sussiste”.
MAGISTRATI D’ACCORDO
Anche i magistrati si sono espressi favorevolmente. In particolare, la Corte dei Conti Sicilia sez. giurisdiz., 16/04/2020, n. 157 ha detto che “il riconoscimento come trattamento accessorio dell’indennità di videoterminale nella contrattazione integrativa successiva al 2012 si pone in contrasto coi principi dell’ordinamento e della contrattazione collettiva nazionale, poiché le indennità di rischio possono essere attribuite solo in presenza di quelle situazioni/prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale”. Inoltre, secondo la Cassazione civile sezione lavoro Ord., 07/06/2018, n. 14836 (rv. 648998-01), l’indennità di rischio spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza sanitaria e delle visite periodiche di controllo, al personale per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita.
SERVE UNA LEGGE O UN NUOVO CCNL
“Dunque – continua Orizzonte Scuola -, l’indennità di rischio biologico, che non è un rischio meramente generico, ma sarebbe opportuna riconoscerla al personale scolastico tutto, e per essere riconosciuta, come potrebbe emergere a livello di spunto di riflessione da queste due sentenze che pur trattando questioni di altri settori lavorativi sono comunque pertinenti, è necessario intervenire a livello legislativo e/o contrattuale”.
“Si potrebbe anche più in generale ragionare sull’indennità di rischio professionale per il personale scolastico, che è esposto non solo a rischio biologico ma anche ad aggressioni da parte di quella che è oggi chiamata come l’utenza. Insomma, il lavoro nelle scuole è a rischio, i pericoli ci sono ed è giusto tutelare anche con un riconoscimento economico il personale scolastico che, non fa mai male ricordarlo, hanno gli stipendi più “indecenti” d’Europa per il lavoro svolto. E l’autorevolezza – conclude la rivista online - passa anche dal riconoscimento economico”.
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