I sindacati firmatari avrebbero potuto richiedere un’integrazione al contratto integrativo del 6 marzo 2019 per almeno far ricongiungere gli insegnanti ai loro figli, mitigando il blocco previsto dall’ordinanza n. 182/2020, ma non l’hanno fatto. L’unica alternativa rimane l’accoglimento della richiesta di Anief, presentata sotto forma di un emendamento (32.0.5) al D.L. 104/20, che prevede la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “È arrivato il momento perché il Parlamento, durante questa pandemia, riapra nuovamente i termini per la mobilità professionale di tutto il personale della scuola in considerazione anche dell’elevato numero di posti vacanti in organico di diritto. Questi vincoli peraltro hanno fatto fallire anche la call veloce ovvero l’assunzione in altre regioni dei docenti idonei ai concorsi o abilitati inseriti nelle GaE, con meno di 30 mila assunzioni nei ruoli a dispetto delle 85 mila autorizzate dal MEF. Il nostro sindacato ha già presentato diversi ricorsi per tutelare il diritto alla famiglia e superare ogni vincolo”.
LA NOTIZIA
30 mila docenti, assunti questa estate, non potranno spostarsi dall’istituto che gli è stato assegnato per almeno 60 mesi. Solo in due casi è possibile derogare alla norma: al subentrare dello stato di soprannumerarietà oppure in caso di assistenza di un familiare disabile, condizione che doveva essere dichiarata al momento della procedura di individuazione. Tutti questi docenti coinvolti nel blocco non avranno accesso, per un quinquennio, ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, né alla mobilità annuale, cioè all’utilizzazione o all’assegnazione provvisoria o ancora a un incarico a tempo determinato. Prima di presentare tali domande, il docente dovrà avere svolto 5 anni di effettivo servizio nella scuola dove è stato assegnato in ruolo.
LA STORIA
Anief rammenta che il divieto di mobilità per 5 anni è stato vigente soltanto per il biennio 2011/12 e 2012/13 con la modifica introdotta dall’articolo 9, comma 21 della legge n. 106/2011 - con l’esclusione del blocco per l’assegnazione provvisoria fino all’ottavo anno di vita del bambino prevista dal contratto - a seguito della riapertura delle GaE “a pettine” ottenuta dall’Anief. La norma, che era stata pensata per contenere l’assunzione di docenti meridionali nelle regioni italiane del settentrione, fu abrogata per l’evidente incostituzionalità dall’articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128/2013, dopo le pressanti denunce, le ripetute richieste emendative e i ricorsi presentati sempre dall’Anief.
Così dall’anno scolastico 2013/14 al 2018/19, fu ripristinata la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, riportando la norma sulla mobilità, per lo più, a quanto previsto dall’originario comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che permetteva il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia dopo due anni e in altra provincia dopo 3 anni, mentre l’assegnazione provvisoria dopo un anno, in vigore dall’anno scolastico 1994/1995 al 2010/11.
Durante la XVIII legislatura, la maggioranza giallo-verde, in sintonia con le nuove norme sulla regionalizzazione della scuola, ripristinò la norma sul vincolo quinquennale precedentemente sospesa, ma soltanto per il personale assunto dalle nuove GRME, con effetto del provvedimento a partire dal 1° settembre 2019 con eccezione del personale avente diritto individuato entro il 31 dicembre 2018. L’attuale maggioranza di Governo, alla ricerca di una presunta parità di trattamento, invece di sanare la disparità, ha voluto estendere il blocco a tutti i neo-assunti, indipendentemente dal percorso di reclutamento, senza riflettere sulla illegittimità del ripristino del blocco quinquennale stesso e della perdurante disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti in passato, specialmente in tempo di Covid.
La disposizione è prevista nel Decreto Legge n. 126 del 29 ottobre 2019 e nella Legge di conversione n. 159 del 20 dicembre 2019, che prevede il blocco quinquennale di tutti i neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 a prescindere dal canale o graduatoria di reclutamento (GAE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione interessato. Nel dicembre del 2019, dopo uno stato di agitazione, CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA firmarono un verbale di conciliazione con il ministro di allora Lorenzo Fioramonti dimenticando la necessità di integrare il CCNI valido per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22. In assenza di tali modifiche, pertanto, con le ordinanze 182-183 del 23 marzo 2020 del ministro dell’istruzione sono stati resi operativi i blocchi oggi tanto contestati. La parola potrebbe ripassare di nuovo al parlamento che se approva l’emendamento (32.0.5) presentato in sede di conversione del D.L. 104- 2020 potrebbe sanare nuovamente tale ingiustizia e coniugare il diritto alla salute con il diritto alla famiglia.
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