Il Ministero dell’Istruzione, come già anticipato nella giornata di ieri, ha inviato alle scuole una nota con le modalità di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ad inizio novembre. La nota ricomprende indicazioni che vanno dalla didattica digitale integrata, quindi anche il contratto sottoscritto dall’Anief, alla scuola in carcere e in ospedale, alla frequenza degli alunni con disabilità e dei figli del personale sanitario. La nota spiega che a scuola potranno recarsi, ma solo a determinate condizioni “e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza”, gli alunni disabili, anche con un gruppo di compagni. Sulla gestione del personale, il capo dipartimento Marco Bruschi respinge il ricorso a “indicazioni tassative” e invita a procedere con lo smart woking per il personale Ata, mentre “sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza”.
Marcello Pacifico (Anief): “Riteniamo utile avere aperto alla possibilità di far fare didattica digitale integrata a prescindere dall’obbligo di recarsi a scuola. Come sembra interessante la possibilità di attuare l’inclusione scolastica con la presenza dell’alunno disabile che potrebbe, a questo punto, partecipare attivamente all’attività di laboratorio con piccoli gruppi di compagni”.
La nota illustra le misure per la scuola previste dall’ultimo DPCM “in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica” – dal 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre – in cui si si dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”.
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM prevede che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. Inoltre, seppure con le dovute eccezioni, “l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza”.
La nota ministeriale si sofferma quindi sui “percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici”: in questi casi, “resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza”. Ciò perché, continua la nota, “le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi”. Proseguono anche “i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene”.
Per quel che riguarda “l’inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse. Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti”.
Dopo aver sottolineato “la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario”, il capo dipartimento si sofferma sul dato che il capo d’istituto “ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo”. A questo proposito, “la varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio”. Ne consegue che “sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata”.
Disposizioni che favoriscono il lavoro “agile” vengono quindi indicate per gestire, sempre fino al 3 dicembre, anche il personale assistente amministrativo (“agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”), il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere. “In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001”.
Infine, il ministero dell’Istruzione ricorda che “i contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA”. E dispone, infine, che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”, venendo quindi “meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza”.
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