Viene confermato per il terzo anno consecutivo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità, predisposto per l’anno scolastico 2019/20: potranno presentare domanda gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari anche presentando contemporaneamente più domande di mobilità. I movimenti richiedibili possono essere di tipo territoriale o professionale. C’è la volontà ministeriale di equilibrare nel corso del triennio le aliquote destinate alle diverse tipologie di movimento. Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%).
Marcello Pacifico (Anief) chiede “un intervento normativo al Decreto Milleproroghe che elimini i divieti di spostamento, agevoli i trasferimenti sulla totalità delle disponibilità anche in modalità interprovinciale e favorisca attraverso corsi di aggiornamento i passaggi di ruolo senza penalizzare i movimenti”. Anief si dice pronto a ricorrere in tribunale nuovamente e invita gli altri sindacati rappresentativi a chiedere norme ponte che almeno salvaguardino il ricongiungimento familiare.
Con il nuovo anno si torna a parlare di mobilità, sempre sulla base del Ccnl vigente. Per quanto riguarda la mobilità territoriale, scrive Orizzonte Scuola, vi rientrano tutti i trasferimenti sia nella provincia di titolarità (trasferimento provinciale) che in altra provincia (trasferimento interprovinciale). Con il trasferimento il docente chiede di acquisire la titolarità in un’altra scuola per la stessa classe di concorso e per lo stesso grado di istruzione. Rientrano nella mobilità professionale i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo sia nella provincia di titolarità che in altra provincia. Con il passaggio di cattedra il docente chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità nello stesso grado di istruzione. Con il passaggio di ruolo si chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.
ORDINE DEI MOVIMENTI
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale, come prevede l’art.6 comma 2 del CCNI, si collocano in tre distinte fasi: trasferimenti all’interno del comune; trasferimenti tra comuni della stessa provincia; mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. Per il docente che presenta contemporaneamente più domande di mobilità, la mobilità professionale prevarrà su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo, mentre nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.
LE DOMANDE
Per la domanda di mobilità territoriale e di mobilità professionale dovranno essere utilizzati moduli distinti per ogni tipologia di movimento richiesto. Per ogni domanda potranno essere espresse fino a quindici preferenze indicando le scuole con preferenza analitica, oppure i comuni o distretti con preferenza sintetica sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in questo ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
SEDI DISPONIBILI PER I MOVIMENTI
Sempre la stampa specializzata riporta che “le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale, come stabilisce l’art.8 del CCNI, sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che vengono fissati dalle apposite disposizioni ministeriali”.
LE FASI
I trasferimenti provinciali rappresentano i primi movimenti a essere disposti, con priorità per quelli all’interno del comune di titolarità (I Fase) e di seguito quelli in comuni diversi nella provincia di titolarità (II Fase). La mobilità territoriale provinciale (I e II Fase) viene disposta sul 100% delle disponibilità. I posti residui, rimasti cioè vacanti dopo i trasferimenti provinciali, vengono ripartiti nel seguente modo: 50% alle immissioni in ruolo; 50% ai movimenti della III Fase, cioè ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo si provinciali ch interprovinciali). All’interno del 50% da destinare ai movimenti della III Fase, per ogni anno scolastico del triennio di validità del CCNI, viene specificata la precisa percentuale da destinare ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale.
LE PERCENTUALI
“Quanto indicato nell’art.8 comma 6 – scrive ancora Orizzonte Scuola - evidenzia la volontà ministeriale di equilibrare nel corso del triennio le aliquote destinate alle diverse tipologie di movimento. Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%)”. Una percentuale che il sindacato contesta ed è pronto ad andare in tribunale.
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