L'Inail, con un avviso pubblicato ieri, aggiorna sulla proroga delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021”, ma non sono state prorogate le disposizioni contenute nel Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 26, comma 2-bis che prevedevano lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per questa categoria di lavoratori. Il Ministero dell'Istruzione, oggi, invia la Nota che detta le disposizioni relative all'argomento ed evidenzia tale assenza di proroga. Marcello Pacifico (Anief) “Auspichiamo che tale proroga intervenga nel primo provvedimento utile. La tutela dei loro diritti deve essere una priorità, altrimenti agiremo in tribunale”.
Per il sindacato Anief la mancata proroga delle previsioni speciali che riguardavano proprio il personale dichiarato “fragile” e la loro possibilità di prestare l'attività lavorativa in modalità agile è un passo indietro rispetto alle tutele dovute a questa particolare categoria di lavoratori. Le previsioni normative per i lavoratori “fragili”, infatti, erano già connotate da una scarsa chiarezza su molti punti, ma permettevano soprattutto ai docenti di poter svolgere il loro lavoro a distanza, in attesa che l'emergenza sanitaria fosse superata, per poter tornare serenamente al proprio lavoro. La mancata proroga del disposto specifico, ora, mentre per il personale ATA non comporterà alcuna problematica aggiuntiva, essendo vigente l'accordo stipulato il 27 novembre tra Amministrazione e OO.SS., porterà non solo confusione per quanto riguarda le situazioni già consolidate dei docenti che avevano avviato un proficuo percorso educativo in modalità a distanza, ma riproporrà nuovamente il problema dell'assenza per “malattia d'ufficio” che rientra nel periodo di comporto superato il quale il lavoratore è soggetto alla risoluzione del contratto.
“Il nostro sindacato auspica che la proroga delle disposizioni di cui all'art 26, commi 2 e 2bis, del DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, intervenga nell'immediato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è illogico prorogare la loro giusta tutela sanitaria straordinaria e non prevedere medesima proroga per tutelare il loro lavoro, non dimentichiamo che non stiamo parlando di personale “inidoneo” tout court, ma di lavoratori che non possono svolgere nella maggior parte dei casi la loro attività in presenza, perché “fragili” rispetto al rischio di contrarre il Covid-19. A nostro avviso- - continua il presidente Anief - inoltre, le assenze per “malattia d'ufficio” effettuate in quanto lavoratore “fragile” individuato proprio ai sensi delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale (art 83, DL n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) non possono a prescindere comportare il licenziamento per superamento del periodo di comporto e questo per espressa disposizione normativa contenuta proprio nel comma 3 del medesimo articolo 83. Se non interverrà una proroga e molti chiarimenti aggiuntivi a tutela dello status di lavoratore “fragile” tuteleremo i loro diritti direttamente in tribunale”.
Il comma 3 del citato art. 83, infatti, prevede espressamente che “L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”, l'Ufficio Legale del giovane sindacato, dunque, ritiene che non sia possibile che un assenza per inidoneità alla mansione accertata proprio ai sensi dell'art 83, possa rientrare nel periodo di comporto che porta alla risoluzione del rapporto di lavoro superato un certo limite. “Per questo e per altre tutele dedicate ai lavoratori fragili – conclude Pacifico – il nostro sindacato continuerà a vigilare e agirà anche in tribunale in caso intervenga un licenziamento o un'altra palese violazione dei loro diritti”.
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