A fronte di una disposizione illegittima e vessatoria verso decine di migliaia di lavoratori “ingabbiati” loro malgrado, le organizzazioni sindacali avrebbero potuto certamente chiedere una deroga alla Legge 159/2019, che obbliga i docenti nominati in ruolo dal 2020/21 a rimanere 5 anni nella sede di titolarità senza diritto a trasferirsi e nemmeno a chiedere passaggi di ruolo o assegnazioni provvisorie: c’è il precedente del 2011, quando vigeva lo stesso blocco quinquennale, quando si era riusciti a far ricongiungere i dipendenti della scuola, in particolare mamme e papà insegnanti, ai loro figli. Oggi questo non è stato fatto. Anief non ci sta e per questo si dice pronta fin d’ora a cambiare tutto, appena sarà ammessa ai tavoli da cui è esclusa da chi oggi continua a spezzare la vita di famiglie di migliaia di docenti e Ata della scuola italiana.
Marcello Pacifico (Anief): “Sul vincolo quinquennale è vero che c’è una legge dello Stato di cui tenere conto, ma esiste anche una contrattazione sindacale che in passato ha dimostrato che può in qualche modo contrastare gli effetti di disposizioni normative palesemente illegittime dal momento in cui vi sono tutti i presupposti perché la mobilità possa compiersi, sia motivazionali che per via dei posti effettivamente disponibili. Il fatto stesso che non si è fatto nulla per evitare di ridurre al 25% il numero dei posti per i trasferimenti dei docenti, in nome di un blocco inserito nel 2018 anch’esso senza alcuna ragione, la dice lunga sulla combattività di certi sindacati. Anief non può accettarlo. Per queste ragioni ha deciso di ricorrere in tribunale contro il vincolo dei 5 anni, ancora di più perché non si può negare il diritto alla famiglia con 210 mila e oltre posti assegnati come supplenza annuale”.
Continua a tenere banco la vicenda dei tantissimi insegnanti che quest’anno e per altri successivi 48 mesi non potranno accedervi: uno dei vincoli nega l’avvicinamento di chi assiste un familiare con disabilità grave. La stampa specializzata ha recentemente pubblicato una scheda nella quale specifica che il vincolo temporale che interessa i docenti può essere di tre tipi: triennale nella scuola di titolarità; quinquennale nella scuola di titolarità; quinquennale nel sostegno, tipologia di posto di titolarità.
GLI EMENDAMENTI ANIEF
Il giovane sindacato si è opposto alla cancellazione del vincolo di permanenza di 5 anni sull’istituto scolastico dove si è stati assunti a tempo indeterminato prima con un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 e ora lo ha ribadito con una richiesta di modifica al decreto Milleproroghe, il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, fatto pervenire ai deputati della I e della V Commissione della Camera (Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro), che in questi giorni stanno esaminando congiuntamente l’Atto n. 2845. Contemporaneamente, il sindacato continua a raccogliere le preadesioni gratuite al ricorso.
LE CONTRADDIZIONI DELLA LEGA
Sulla stabilizzazione dei docenti, anche il senatore della Lega Mario Pittoni ha rilanciato il tema, alla luce di un possibile cambio al vertice del Ministero dell’istruzione e del mancato “confronto sul ddl S. 1920 di semplificazione del reclutamento e stabilizzazione dei docenti, ispirato al progetto che come responsabile Scuola della Lega” lo stesso senatore ha “presentato lo scorso marzo al Senato presente Azzolina (che l’ha puntualmente respinto), il quale porta a soluzione la situazione di qualcosa come 16 diverse categorie“. Si va dall’assunzione in ruolo progressiva, anche con concorsi straordinari e svuotamento progressivo di tutte le graduatorie esistenti, dei docenti abilitati nelle varie fasce, con salvaguardia anche di quelli di sostegno, delle scuole paritarie e degli IeFP, alla riproposizione dei PAS e di altri canali per i non abilitati e disposizioni specifiche per i diplomati magistrale.
Anief ritiene parte delle proposte formulate dal senatore sulla stabilizzazione del personale anche condivisibile, ma ricorda anche che quando la Lega è stata di recente al Governo, con tanto di proprio ministro dell’Istruzione, il professor Marco Bussetti, non ha realizzato nemmeno uno dei provvedimenti oggi rivendicati in modo così pressante. Il giovane sindacato ritiene che l’azione a favore dei precari debba essere dettata da una linea chiara e continua, non certo variabile in base al tipo di posizione che si assume in Parlamento. I precari non hanno bisogno di essere difesi o coinvolti nelle kermesse politiche: sono lavoratori che, alla pari degli altri, hanno doveri e diritti, che fortunatamente non cambiano assieme ai governi.
TUTTI I VINCOLI
La rivista Orizzonte Scuola ha definito “un annus horribilis”, quello che attende tanti docenti con vincolo triennale o quinquennale: una modalità che li “inchioda alla cattedra sulla quale hanno già ottenuto il trasferimento o l’immissione in ruolo”.
Vincolo triennale
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”. Come controllare se si ha il vincolo triennale o si può presentare domanda, i casi possibili
Vincolo quinquennale
“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”. Interessa tutti i docenti neoassunti dall’anno scolastico 2020/21, sia da GaE che concorso. Inoltre, il docente neoassunto nel 2020 non potrà chiedere neanche assegnazione provvisoria
Derogano al vincolo quinquennale due categorie di docenti: i soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale; i docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Vincolo quinquennale insegnanti di sostegno
Tutti i docenti titolari sul sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su questa tipologia di posto. Questi docenti, infatti, sono obbligati a rimanere sul sostegno per 5 anni a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo su questa tipologia di posto o dall’anno scolastico in cui ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno. Come chiarisce l’art. 23 comma 7, infatti, “il trasferimento ai posti di tipo speciale, a indirizzo didattico differenziato e di sostegno, comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti”. Fanno eccezione a questo vincolo soltanto i docenti trasferiti a domanda condizionata, in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto questi docenti conservano titolo alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI, riguardanti il rientro con precedenza nella scuola (II) e nel comune (V) di precedente titolarità e potranno chiedere trasferimento anche per posto comune. Su questo punto, l’Anief non ha dubbi: costringere a rimanere 60 mesi sulla cattedra di sostegno è troppo, quindi continua a raccogliere i ricorsi presso il Giudice del lavoro.
Trasferimenti interprovinciali: si riduce al 25% la percentuale dei posti disponibili
Viene confermato per il terzo anno consecutivo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità, predisposto per l’anno scolastico 2019/20. Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%).
Più vincoli in contemporanea
La stampa specializzata ricorda anche che un docente può essere sottoposto contemporaneamente a più vincoli temprali se è titolare sul sostegno, in seguito trasferimento da posto comune, in una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità. Questo docente, infatti, sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola di titolarità e contemporaneamente al vincolo quinquennale sul sostegno. Per un triennio a decorrere dal trasferimento ottenuto, non potrà partecipare a nessun tipo di movimento. Superato il triennio potrà partecipare alla mobilità, ma soltanto sul sostegno, tipologia di posto dove dovrà rimanere ancora per due anni, fino al completamento del quinquennio.
LA NORMA DA CAMBIARE
LEGGE 20 dicembre 2019, n. 159
"17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:
- A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico”.
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