È oggi l’ultimo giorno per presentare alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato le richieste di modifica del decreto legge sul contenimento Covid19, l’AS 2167. Il sindacato Anief ha fatto pervenire 20 proposte di modifica, tutte tese a migliorare la risposta della scuola all'emergenza epidemiologica: si va dalla semplificazione dei concorsi per assumere nuovo personale in questo momento di pandemia e sbloccare le assunzioni nella PA alla semplificazione delle procedure concorsuali, riaprendole e agendo sulle verifiche scritte. Si chiede anche la stabilizzazione degli idonei alla professione e all’assunzione dei precari della scuola da GPS in caso di GaE esaurite. Provvedimenti urgenti vengono sollecitati anche per altre figure professionali, come il personale Ata, i Dsga, gli educatori e i dirigenti scolastici.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “all’emergenza Covid occorre rispondere con disposizioni adeguate, a partire dalla copertura delle cattedre e di tutti i posti, che nella scuola sono centinaia di migliaia, con il personale già idoneo a questi ruoli: ne abbiamo migliaia, anche tra i docenti di religione che attendono il concorso ormai da oltre 17 anni. Pensare di prorogare i contratti sine die non fa altro che pregiudicare il servizio pubblico e incentivare la strada giudiziaria per ottenere il loro risarcimento. Bisogna fare in fretta, anche per assumere dalle GPS e per riaprire le graduatorie ad esaurimento, in molti casi ormai vuote. Se vogliamo correre ai ripari, in vista del primo settembre, programmando un regolare avvio dell'anno scolastico, non abbiamo scelta”.
È una lunga lista quella degli emendamenti chiesti dal sindacato Anief al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44: si va dall’ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario, ma anche di tutti i candidati nelle graduatorie finali della stessa procedura; dalle modifiche al concorso docenti per titoli a quelle del reclutamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze; si chiedono inoltre le immissioni in ruolo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze, cambiamenti al concorso straordinario per infanzia e primaria, la stabilizzazione dei precari con trentasei mesi di servizio svolto, la semplificazione dell’accesso del personale docente ad abilitazione e a specializzazione sostegno, la proroga della riapertura delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente, come pure l’abolizione del vincolo quinquennale per i neo-assunti, l’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica risultati idonei all’ultimo concorso straordinario e la contestuale stabilizzazione dei precari.
Il sindacato Anief reputa importante anche provvedere con urgenza alle assunzioni del personale del settore Afam, di quello educativo, come pure l’accesso del personale educativo a concorsi per l’assegnazione di posti comuni della scuola primaria. Altrettanto urgente è l’attivazione dei contratti del personale in servizio nelle scuole all’Estero, la stabilizzazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) cosiddetti ‘facenti funzione’ con almeno tre anni di servizio, l’attivazione degli organici per i profili del personale Ata C) e AS), fino ad oggi previsti solo sulla carta, ma anche dei passaggi verticali di tutto il personale Ata, lo sblocco del concorso dei dirigenti scolastici, con l’assunzione dei vincitori e idonei sempre dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici.
TUTTI GLI EMENDAMENTI
Qui di seguito, l’elenco degli emendamenti Anief al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167):
- Ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica provvede a inserire i candidati risultati idonei nelle graduatorie finali di merito del concorso straordinario bandito ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 ottobre 2019, n. 159, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della predetta legge.
Motivazione
L’emendamento intende consentire analogamente a quanto avvenuto per le procedure concorsuali ordinarie del personale docente del 2012 e del 2016, l’inserimento di tutto il personale idoneo nella graduatoria finale di merito che si utilizzerà per le immissioni in ruolo laddove saranno esaurite le Gae, al fine di assorbire progressivamente il precariato e garantire un avvio di nuovo anno scolastico con un maggiore numero di contratti a tempo indeterminato.
- Ammissione di tutti i candidati nelle graduatorie finali del concorso straordinario
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica provvede a inserire tutti i candidati che hanno partecipato alla prova scritta nelle graduatorie finali di merito del concorso straordinario bandito ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 ottobre 2019, n. 159, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della predetta legge.
Motivazione
L’emendamento intende consentire nel rispetto del reclamo collettivo n. 146/2017 Anief contro Stato italiano accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali nel luglio 2020, il reclutamento di tutto il personale che ha i requisiti di partecipazione alla procedura straordinaria, anche al fine di evitare l’attivazione di una specifica procedura d’infrazione nel caso NIF 4231/2014. Tale inserimento attiva un canale certo di reclutamento per il personale precario.
- Concorso docenti per titoli
All’articolo 10, inserire il seguente comma
Le procedure concorsuali di cui ai decreti ministeriali nn. 200 e 201 del 20 aprile 2020 sono sostituite dalla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti inclusi i titoli di servizi che concorrono alla formazione del punteggio finale e all’istituzione di graduatorie su base regionale ai fini dell’assunzione dei docenti su tutti i posti vacanti e disponibili entro il 30 giugno 2021. È garantito l’inserimento nella suddetta graduatoria a quanti abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione. Sono assunti, in via prioritaria, gli idonei alle precedenti procedure concorsuali.
Motivazione
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto e con la finalità di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione è ragionevole prevedere una semplificazione delle prove concorsuali che garantisca l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/22. La modifica non determina effetti negativi sui saldi della finanza pubblica.
- Reclutamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica procede alle immissioni in ruolo dalle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ad esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) e delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 29 ottobre 2019, n. 159, fermo restando il conseguimento dell’abilitazione e della specializzazione su posti di sostegno ai sensi della suddetta legge, per il personale sprovvisto, da determinare con successivo decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministro dell’Università e della Ricerca.
Motivazione
L’emendamento realizza la gestione della fase transitoria del personale scolastico e pone le soluzione per rispettare le norme comunitarie sull’abuso dei contratti a termine (Direttiva 70/99), la giurisprudenza euro-unitaria, garantendo un primo e progressivo assorbimento del precariato sul 50% dei posti disponibili ogni anno, con la valorizzazione del merito acquisito attraverso un percorso universitario per il personale sprovvisto di abilitazione o specializzazione su sostegno e con la valorizzazione del servizio prestato dai docenti inseriti nella prima e nella seconda fascia delle attuali graduatorie provinciali utilizzate per le supplenze.
- Immissioni in ruolo dalle GPS
All’articolo 10, inserire il seguente comma
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto e con la finalità di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Motivazione
In presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d’istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
- Concorso straordinario per infanzia e primaria
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica procede all’indizione di un concorso straordinario per il personale dell’infanzia e della primaria, secondo quanto già disposto all’articolo 1, comma 1 della legge 29 ottobre 2019, n. 159.
Motivazione
L’emendamento estende l’attuale procedura concorsuale straordinaria anche alla scuola primaria e dell’infanzia precedentemente esclusa, con particolare attenzione al contenzioso che ha escluso dall’inserimento nelle Gae e portato al licenziamento degli insegnanti in possesso di diploma magistrale, quale titolo valido per l’insegnamento.
- Stabilizzazione precari con trentasei mesi
All’articolo 10, inserire il seguente comma
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto e con la finalità di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2021.
Motivazione
In presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo il personale che abbia raggiunto i trentasei mesi di servizio. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
- Semplificazione accesso personale docente ad abilitazione e a specializzazione sostegno
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica con successivo decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministro dell’Università e della Ricerca provvede all’organizzazione anche in modalità telematica di un corso di abilitazione alla professione docente e di un corso di specializzazione per le attività di sostegno per il personale che ha prestato due anni di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente sulla stessa classe di concorso e su posti di sostegno.
Motivazione
L’emendamento pone rimedio all’attuale situazione che vede la gran parte del personale supplente, specialmente su posti di sostegno, privo della relativa abilitazione o specializzazione. I corsi, in ragione dell’emergenza sanitaria potranno svolgersi anche a distanza per la parte didattica presso gli Atenei e per la parte di tirocinio presso le istituzioni scolastiche come già previsto per il corso TFA IV ciclo sostegno con decreto del Ministro dell’Università 12 febbraio 2020, n. 95. I corsi sono utili anche per il personale di ruolo che intende fare domanda di passaggio di ruolo in altra materia o su posti di sostegno.
- Proroga riapertura delle Graduatorie ad esaurimento personale docente
All’articolo 10, inserire il seguente comma
In considerazione della necessità di semplificare le procedure di reclutamento del personale docente, all’articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla fine del periodo, aggiungere il seguente testo: “I termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie sono prorogati per tutto il personale in possesso di abilitazione da conseguire entro l’a.s. 2021/2022, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo, con decreto del ministro dell’Istruzione da emanarsi entro il 30 giugno 2021.
Motivazione
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto e con la finalità di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l’inserimento di tutto il personale abilitato nelle graduatorie ad esaurimento, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012. Occorrono altresì procedure semplificate di abilitazione per consentire l’accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
- Abolizione vincolo quinquennale
All’articolo 10, inserire il seguente comma
All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono appor- tate le seguenti modifiche:
- a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: ''dopo cinque anni scolastici'' con le seguenti: ''dopo tre anni scolastici'';
- b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso; c) il comma 17-novies è soppresso».
È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Motivazione
La mobilità per tutto il personale di ruolo è un punto irrinunciabile per conciliare il diritto del docente al lavoro e quello a ricongiungersi alla propria famiglia,
soprattutto in presenza di posti vacanti e disponibili e alla luce dei numeri record di supplenze annuali (oltre 200 mila). Se già una permanenza di tre anni sul posto di immissione in ruolo era eccessiva, l’immobilità per 5 anni risulta improponibile.
- Assunzione docenti IRC idonei all’ultimo concorso straordinario e stabilizzazione precari
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica è autorizzata ad assumere a decorrere dall’a.s. 2020/2021 tutti gli insegnanti risultati idonei di cui al comma 3 dell’articolo 1-bis della legge 29 ottobre 2019, n. 159, e gli insegnanti di cui al comma 2 sul 50% dei posti vacanti e disponibili riservati alla procedura concorsuale ordinaria prevista dal comma 1 della suddetta legge, attraverso lo scorrimento di una specifica graduatoria per titoli da istituire con decreto del ministro dell’Istruzione, previa intesa con il presidente della Conferenza episcopale italiana.
Motivazione
L’emendamento intende procedere alla rapida assunzione dei 1.500 docenti IRC idonei dell’ultimo concorso straordinario del 2004 a fronte di più di 10 mila posti vacanti e disponibili affidati in supplenza. La norma interviene altresì per istituire un canale riservato di assunzione per il personale precario di religione cattolica in risposta anche al ricorso pendente presso la Corte di giustizia europea.
- Assunzioni personale del settore AFAM
All’articolo 10, inserire il seguente comma
Al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall’art. 3-quater della Legge 5 marzo 2020, n. 12, in aggiunta a quanto già previsti ai sensi della vigente normativa in materia, per gli anni 2021 e 2022 nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale è autorizzato un piano straordinario di assunzioni pari a complessive 400 unità di personale docente di I e II fascia. Il predetto personale è assunto in ruolo al verificarsi dei requisiti di accesso previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con Decreto del Ministro sono determinate le procedure amministrative di assunzione. Al personale assunto ai sensi del presente comma la ricostruzione di carriera regolamentata dal Decreto Presidente Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 e dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive norme contrattuali è differita all’anno 2023. Per le medesime finalità e per gli stessi anni 2021 e 2022 è autorizzata l’assunzione di n. 100 unità del personale tecnico-amministrativo appartenente al profilo di assistente area II del CCNL 19.04.2018 sezione AFAM che abbia maturato i requisiti previsti dall’art.554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale assunto ai sensi del presente comma la ricostruzione di carriera regolamentata dal Decreto Presidente Repubblica 23 agosto 1988 e dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive norme contrattuali è differita all’anno 2023.
Motivazione
Con il presente emendamento si intende dare compiuta attuazione alla previsione di cui all’art. 3 quater della L. 12/2020. Come si ricorderà, con la norma citata si è inteso differire il termine di entrata in vigore del Regolamento per il reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 della Legge di Riforma 508/99. Il presente intervento mira a far sì che detto Regolamento entri in vigore in una situazione di contesto nella quale non vi sia più precariato storico e, quindi, situazioni di interessi legittimi e/o diritti soggettivi di cui tener conto. Infatti, con il presente piano straordinario di assunzioni, assolutamente limitato dal punto di vista quantitativo, il precariato con oltre 36 mesi di servizio verrebbe interamente assorbito. Deve inoltre rappresentarsi il fatto oggettivo che tali assunzioni non comporterebbero un incremento della spesa, essendo tale personale già in servizio su posto vacante e disponibile. L’unico possibile incremento della spesa è neutralizzato dalla clausola di differimento della procedura di ricostruzione di carriera all’anno 2023. In allegato si produce tabella dimostrativa della spesa: essa è, come già detto, rappresentativa di un costo già in atto e a carico del MEF, non produce quindi nessun incremento della spesa corrente.
- Assunzioni del personale educativo
All’articolo 10, inserire il seguente comma
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto e con la finalità di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione è indetto entro l’anno 2021 un concorso per titoli ed esami, con decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca un concorso straordinario per l’assunzione del personale educativo con almeno trentasei mesi di servizio.
Motivazione
Sono passati venti anni dall'ultimo concorso per il personale educativo dei Convitti ed Educandati Statali Nazionali, ad un'intera generazione non è stata data la possibilità di accedere alla stabilità nella professione di educatore. L’emendamento si propone garantire il turnover considerato che l’ultima procedura concorsuale è stata avviata nel 2000.
- Accesso personale educativo a concorsi posti comuni della scuola primaria
All’articolo 10, inserire il seguente comma
Al personale educativo che abbia superato il concorso di cui al D.D.G. 28 luglio 2000 è consentita la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria.
Motivazione
I docenti educatori, appartenenti alla classe di concorso PPPP, sono equiparati giuridicamente (ex art.121 DPR 417/74) ed economicamente (ex art. 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria. Tale equiparazione è stata ulteriormente confermata da recente sentenza del TAR Lazio n. 0769/2017 che ha permesso, grazie ad Anief, l’inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatori EEEE. L’equiparazione è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato 05054/2017, che ha permesso la partecipazione del personale educativo ricorrente alle prove per accesso al TfA di sostegno della Scuola Primaria, nonché, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l’accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno della Scuola Primaria.
- Contratti personale in servizio nelle scuole all’Estero
All’articolo 10, inserire il seguente comma
Il comma 1 dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n° 64 è modificato come segue: “Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all’estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all’estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica. Al comma 2 dell’articolo 21 del D.lgs 13 aprile 2017 n°64 dopo la frase “Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero”, la parola “sei” è sostituita con la parola “tre”.
Motivazione
L’emendamento si propone di sanare la disparità determinata dal D.lvo 13 aprile 2017 n° 64 tra chi ha svolto all'estero un periodo di servizio pari o inferiore a sei anni e chi invece ha svolto un periodo superiore sei o pari a 9 anni. Il periodo massimo di servizio all’estero che il personale scolastico può svolgere è di due periodi di 6 anni ciascuno, intervallati da un periodo di 6 anni di servizio in Italia per un totale di 12 anni (art 21 D.lvo 64/17). Tuttavia il disposto combinato degli artt. 21 e 37 ha determinato che chi ha svolto più di sei anni di servizio all’estero non può più partecipare alle prove di selezione e quindi, detto personale, non può arrivare al periodo massimo previsto di 12 anni, cosa che invece è consentita a tutto il resto del personale che non era in servizio all’estero alla data di approvazione del D.lvo 64/17, o che aveva svolto un periodo pari o inferiore a sei anni scolastici. L’approvazione di questo emendamento eliminerebbe la palese discriminazione determinata dal D.lvo 64/17 (che ha generato una grande mole di contenzioso) ripristinando anche per il personale scolastico che ha svolto all’estero un periodo superiore a sei e fino a nove anni, il diritto di partecipare alle nuove prove di selezione e (se si collocasse in graduatoria in posizione utile), e di essere destinato all’estero per un ulteriore periodo fino ad arrivare ai 12 anni in tutta la carriera ai quali può arrivare tutto il resto del personale scolastico. Modificando il periodo minimo di servizio da garantire all’estero, da sei a tre anni si garantisce al personale il diritto di partecipare alle prove di selezione per la destinazione all’estero, ed essere destinato ancora all’estero per un mandato di 3 anni scolastici.
- Stabilizzazione del personale ATA DSGA FF con almeno tre anni di servizio
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica, nelle more dello svolgimento del novo concorso per direttore dei servizi amministrativi, provvede laddove sono esaurite le graduatorie del concorso ordinario di cui all’articolo 1, commi 972 e 973, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al reclutamento del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno tale funzioni almeno per tre anni scolastici a decorrere dall’a.s. 2011/2012, attraverso lo scorrimento di una graduatoria per titoli da istituire con decreto del ministro dell’Istruzione.
Motivazione
L’emendamento interviene sul reclutamento dei DSGA a fronte dell’alto numero di personale qualificato che ha svolto tale servizio in questi anni e dell’alto numero di sedi vacanti nonostante l’esito delle ultime procedure concorsuali, al fine di affrontare meglio l’emergenza epidemiologica in un momento in cui le istituzioni scolastiche sono oberate da plurimi interventi amministrativi per la gestione delle risorse aggiuntive
- Attivazioni organici per i profili del personale ata C) e AS)
All’articolo 10, inserire il seguente comma
Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall’a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all’art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. La copertura finanziaria è garantita dall’aumento già previsto dal fondo per l’organico dell’autonomia e di cui all’articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.
Motivazione:
Dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.
- Attivazione passaggi verticali personale ATA
All’articolo 10, inserire il seguente comma
Con decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca sono indetti, entro l’anno 2021 i concorsi previsti dall’art. 48 del vigente CCNL, così come modificato dalla sequenza contrattuale specifica per il personale ATA prevista dall’articolo 62 del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola.
Motivazione
L’emendamento intende garantire la mobilità professionale del personale ATA previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 199 e N° 194/2002, a completamento dell’ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/05/2006. Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo di titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza, e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza. Il 3/11/2007 venne stipulato il CCNI sulla mobilità professionale, valido con riferimento al biennio 2009/2010, il quale affermava che la mobilità sarebbe stata attivata con cadenza biennale per una quota corrispondente a quanto previsto dalla legge 124/1999 per i posti individuati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale. La norma prevedeva altresì una possibile e successiva rideterminazione della percentuale e, contemporaneamente, il rinnovo della stessa nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1 comma 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008, in relazione ai posti disponibili e vacanti e alla serie storica dei pensionamenti.
- Concorso dirigenti scolastici
All’articolo 10, inserire il seguente comma
L’amministrazione scolastica dispone, con decreto del ministro dell’istruzione, un elenco aggiuntivo alle graduatorie di merito del concorso a dirigente scolastico costituito da tutti i vincitori che non hanno potuto accettare l’incarico dirigenziale, da utilizzare per le nuove immissioni in ruolo nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale, dopo le operazioni di mobilità straordinaria del personale già assunto, in deroga al vincolo triennale previsto dal bando, sulla totalità dei posti disponibili.
Motivazione
L’emendamento nasce dall’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/2022 e dei successivi, nonché di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria e della necessità, per le istituzioni scolastiche autonome, di gestire il riavvio in condizioni di sicurezza delle attività didattiche in presenza, tenuto conto, altresì, del probabile incremento del fabbisogno di dirigenti scolastici, sulla base dell'art.1 c. 978 della L.178/2020, considerata l’opportunità di avvalersi, senza ulteriori oneri per lo Stato, di dirigenti scolastici già selezionati, vincitori del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 con decreto del Ministro dell’Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell’indizione di un nuovo concorso per dirigente scolastico, sono collocati in coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i vincitori del concorso inclusi nell’elenco nominativo allegato al Decreto Dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell’elenco nominativo allegato al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021.
- Assunzione vincitori e idonei concorso dirigenti scolastici
All’articolo 10, inserire il seguente comma
Con decreto del Ministero dell’Istruzione si provvede all’attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Motivazione
Considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
PER APPROFONDIMENTI:
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