Cancellare la parte del decreto Sostegni-bis che impone l’obbligo di svolgimento di almeno tre anni di servizio a tutti i candidati abilitati o specializzati nel sostegno agli alunni disabili collocati nella prima fascia Gps, ma anche prevedere la stabilizzazione dei precari inseriti nella seconda fascia. Perché il problema dell’alta mole di precariato nelle scuole non si risolve di certo assumendo non più di 18mila precari della prima fascia, come indicato nella Relazione Tecnica dello stesso decreto. Le osservazioni sono più volte riprese in diversi punti dei 57 emendamenti Anief allo ddl fatti pervenire in queste ore alla V commissione Bilancio della Camera dei deputati. Il giovane sindacato chiede quindi di procedere con l’assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono collocati nella seconda fascia Gps, prevedendo per loro uno specifico “percorso abilitante e di specializzazione” da definire “con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca”. La stessa stampa specializzata oggi dice che una soluzione del genere non sarebbe altro che “una versione 3.0 del doppio canale di reclutamento, sistema di assunzioni previsto dalla legge 417 del 1989 e nasce da un decreto voluto dall’allora Ministro dell’Istruzione Sergio Mattarella. Sistema poi cancellato ma che oggi, viene considerato il metodo più efficace per far fronte alla stabilizzazione dei precari. Ma prima c’è da modificare il testo del Dl sostegni bis in Parlamento”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, chiede ai deputati di “prendere in seria considerazione le proposte emendative, perché rispondono in modo efficace al problema della supplentite. È sempre più urgente il doppio canale di reclutamento riservato, da una parte ai vincitori dei concorsi ordinari e dall’altra ai docenti abilitati e specializzati su sostegno inseriti nelle GaE oggi. La riduzione sensibile di assunzioni deriva proprio da questa scellerata scelta che, assieme alla mancata trasformazione dell’organico fatto a quello di diritto, ha prodotto un numero inaudito di non adesioni alle immissioni in ruolo programmate dal Mef, come lo scorso anno, quando ne sono sfumate in media tre su quattro, con il record delle 220mila supplenze annuali dell’anno in corso. Nel frattempo i concorsi ordinari riservati e straordinari hanno mostrato tutti i loro limiti. Adesso diventa necessaria una risposta, altrimenti il danno alla didattica, agli studenti e alla scuola tutta è garantito”.
Dare la possibilità al personale di abilitarsi all’insegnamento o di specializzarsi sul sostegno permetterebbe loro comunque di avere “accesso per merito nella pa”, riprendendo, si legge nell’emendamento Anief, “le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria”.
Oltre che collocare in ruolo tutti coloro che sono in prima fascia, senza vincoli temporali sul servizio svolto, è fondamentale aprire pure alla seconda fascia a tutti coloro che raggiungono una soglia minima di supplenze. L’esigenza è stata manifestata anche a livello politico. “La Lega, spalleggiata da una parte del Pd e dalle altre forze del centrodestra, chiede sia la possibilità di “pescare” i docenti dalle Gps di seconda fascia, e dall’altro lato, di togliere a questo punto il requisito dei 36 mesi di servizio”, scrive Orizzonte Scuola. Una “scelta che vedrebbe d’accordo anche i sindacati, insoddisfatti del testo licenziato dal Governo, piuttosto distante dalle previsioni del Patto per l’Istruzione firmato pochi giorni fa”.
Secondo l’organizzazione sindacale rappresentativa Anief, procedere in questo verso avvicinerebbe molto di più dunque l’Italia all’Unione europea e risponderebbe in modo convincente pure al Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 che rischia sempre più di porre l’Italia in una condizione di difetto e soggetta a multe considerevoli per l’abuso reiterato delle supplenze senza alcuna possibilità di stabilizzazione dello stesso personale impiegato in questo modo illegittimo.
GLI EMENDAMENTI ANIEF PER ASSUMERE I PRECARI DELLA I E II FASCIA GPS
All’articolo 59, al comma 4, sopprimere la lettera b).
Motivazione: la norma intende eliminare la previsione del servizio svolto per il personale già inserito nella prima fascia delle GPS per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
All’articolo 59, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
“b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
All’articolo 59, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti:
“4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:
- a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
- b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.
- Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
PER APPROFONDIMENTI:
Emergenza precariato, in 250 mila il prossimo anno scolastico