Non è inderogabile il blocco dei trasferimenti imposto ai neo-assunti a partire dal 1° settembre scorso. Nell’OM n.18372 del 14 giugno 2021, infatti, si prevede deroga per alcune categorie: queste riguardano gli insegnanti soprannumerari o in esubero, i beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, con la condizione di bisogna successiva alla data di iscrizione al bando. Possono presentare domanda pure i docenti con figli minori di 3 anni e i coniugati con militari che si spostano per motivi di servizio. Per tutti gli altri, che sono la stragrande maggioranza di coloro che insegnano e sono stati assunti a tempo indeterminato, anche alla luce della recente nota ministeriale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del prossimo anno scolastico, non c’è nulla da fare. A meno che la Camera non proceda all’approvazione degli emendamenti Anief al decreto Sostegni-bis oppure che il lavoratore decida di ricorrere al giudice, con i legali dello stesso giovane sindacato: “La nostra intenzione – dice il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico – è quella di dare a tutti quanti ne avessero bisogno la possibilità di presentare domanda. Negare l’assegnazione provvisoria in presenza del posto e in tempo di Covid è nello stesso tempo una clamorosa negazione del diritto alla famiglia e del buon senso”
Esistono già delle deroghe al blocco dei trasferimenti degli insegnanti, anche annuali, voluto dal precedente Governo. Le eccezioni riguardano i docenti soprannumerari o in esubero provinciale, i beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico; poi ci sono i docenti con figli minori di 3 anni (per il compimento del terzo anno si considerano i nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento) e anche il coniuge convivente di personale militare.
Per coloro che non rientrano in queste situazioni particolari, riporta la rivista specializzata Orizzonte Scuola, “nonostante le numerose richieste e petizioni da parte dei docenti interessati”, ad aggi la norma non prevede “sconti”: quindi, “coloro che sono stati immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, non potranno partecipare alla mobilità annuale a causa del vincolo quinquennale al quale sono sottoposti”.
COSA DICE IL VINCOLO QUINQUENNALE PER I NEO-ASSUNTI 2020/21
Come stabilisce la Legge n.159/2019, “a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Pertanto, il blocco quinquennale si applica, ricorda Orizzonte Scuola, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria. Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL. Solo una parte dei docenti immessi in ruolo con decorrenza 1/09/2020 potranno ugualmente presentare domanda di assegnazione provvisoria, in virtù delle deroghe stabilite dal Ministero dell’Istruzione.
Anief confida nell’approvazione della richiesta di modifica, in fase di conversione parlamentare, del decreto legge 73/2021, attraverso i quali si chiede ai deputati di "eliminare tutti i vincoli esistenti per le attuali domande". Sempre il giovane sindacato ricorda che una decina di anni fa, nel contratto sulla mobilità del personale scolastico esisteva una clausola che permetteva di ricongiungersi con i propri figli fino a 12 anni. Mentre ora è saltato tutto, tranne fino ai 3 anni e poco altro. Secondo Marcello Pacifico, a capo dell’Anief, è un vincolo ingiusto e anacronistico che lede il diritto alla famiglia. Una condizione che secondo la Costituzione italiana deve andare a braccetto col diritto al Lavoro. Siamo convinti che portare la questione in Tribunale sia quantomeno doveroso. Ancora di più perché dal 2011 c’è una norma che prevede l'istituto dell'assegnazione temporanea per tutti i dipendenti pubblici".
Pacifico ricorda anche che il Consiglio di Stato ha anche avallato il riconoscimento della Legge 104 del 1992, anche se questa è stata certificata dopo la presentazione della domanda all'ultimo bando di concorso oppure dopo l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Di fronte poi alla possibilità per i Dsga di potersi spostare, in deroga ai vincoli, ci chiediamo per quale motivo i docenti e il personale amministrativo non possono oggi farlo. Riteniamo che vi siano tanti motivi per procedere con il ricorso in Tribunale”.
PER APPROFONDIMENTI:
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