Sta partendo il confronto sul rinnovo del contratto della mobilità del personale scolastico. Anche a livello politico. Anief conferma la sua idea sulla cancellazione dei vincoli che continuano a tenere ingiustamente bloccati decine di migliaia di insegnanti, soprattutto tra i neo-assunti. Secondo la giovane organizzazione sindacale, quello di cambiare le regole sulla mobilità, con l'abolizione dei vincoli incostituzionali che ad oggi negano il diritto alla famiglia, è un obiettivo sul quale il Governo deve impegnarsi: non si può permettere che si continui a negare il diritto alla famiglia in cambio di una continuità didattica tutta da dimostrare.
“In assoluto – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - i vincoli alla mobilità, ancora di più quando si è in presenza di posti liberi, diventano una palese violazione al diritto a ricongiungersi agli affetti. Siamo sempre più convinti che occorra ripristinare le assegnazioni provvisorie annuali dopo aver ottenuto il riconoscimento delle assegnazioni temporanee previste per i genitori con figli fino a tre anni. Se pensiamo che dovremo convivere con la pandemia ancora chissà per quanto tempo, diventa sempre più incomprensibile negare l’assegnazione annuale, naturalmente in presenza della cattedra libera, solo per via di cavilli e motivi risibili. Ancora di più perché è dimostrato che la conferma del docente, curricolare o di sostegno, non ha benefici da tale imposizione. È bene che, considerando quanto è previsto dalla Legge 159/2019, che a metterci mano dovrà essere prima di tutti il legislatore. Al fine di ottenere lo spostamento di sede prima dei tre anni indicati dalla legge, ma anche per favorire altre forme di spostamenti e di mobilità fino ad oggi negate, Anief offre la possibilità di ricorrere al giudice, con l’opera di legali dello stesso sindacato”.
I sindacati iniziano a “scaldare i motori”: così Orizzonte Scuola definisce la situazione sui vincoli che bloccano il personale docente e Ata: tra le “parti che negli ultimi anni hanno generato problemi al personale scolastico” prevalgono, come esigenza impellente da affrontare e cancellare, “i famosi vincoli di permanenza sulla stessa sede dei docenti”, spiega la rivista specializzata. In effetti, “le situazioni da “correggere” sono due: abbiamo i docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018”; come abbiamo da risolvere “il vincolo degli insegnanti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione”.
Nel primo caso, i docenti della secondaria assunti con il concorso straordinario del 2018, si stabilisce che “il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
Nel secondo caso, gli immessi in ruolo dall’anno scolastico 2020/21, come esplicitato nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019, è previsto che a partire “dall’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”. Il Decreto Legge n. 73/2021 (il decreto sostegni-bis) ha ridotto i vincoli da cinque anni a tre anni: si tratta di “un buon passo avanti ma non ancora sufficiente per le organizzazioni sindacali, che rivendicano, peraltro, il ritorno alla contrattazione integrativa per ogni questione legata ai trasferimenti del personale scolastico.
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