Un lavoratore della scuola che assiste in via esclusiva un parente non può vedersi negato il passaggio da una scuola all’altra: la richiesta va accolta, naturalmente in presenza del posto libero, anche se è stato assunto in ruolo da poco. Lo ha ribadito il Tribunale di Bari, con una sentenza emessa alcuni giorni fa, con la quale ha accolto la domanda di mobilità di una docente, difesa dall’Anief, che si era vista respingere la sua richiesta benché fruisse dei benefici previsti dalla Legge 104/92. “Si accerta e si dichiara la natura discriminatoria del rigetto della domanda di assegnazione provvisoria”, ha scritto il giudice nella sentenza che ha permesso all’insegnante di cambiare annualmente la sede di servizio così da permettergli di fornire assistenza al parente bisognoso.
In questo modo, il Tribunale conferma la mancata osservanza dei diritti dei lavoratori contenuta nella parte dell’Ordinanza 106/21 che ha sancito il vincolo di permanenza nella sede di assunzione per tutti i neo immessi in ruolo, anche se fruitori dei permesse e delle precedenze previste dalla Legge 104/92. Ecco perché Anief ha deciso di procedere con il ricorso in Tribunale, così da permettere comunque di far prevalere la giustizia e non far soccombere il lavoratore e la sua necessità certificata di avvicinarsi a chi ha bisogno di lui.
Anief ricorda di avere messo gratuitamente a disposizione di tutti i lavoratori della scuola un apposito Calcolatore online che in pochissimi minuti quantifica ai docenti e Ata il recupero delle differenze retributive cui hanno diritto per avere subìto un trattamento stipendiale iniquo. Le somme da recuperare, attraverso il ricorso al giudice, variano in media da 1.000 a 40.000 euro, con punte di centinaia di migliaia di euro sottratti.
PER APPROFONDIMENTI:
Emergenza precariato, in 250 mila il prossimo anno scolastico
Decreto Sostegni-bis, circa 4mila emendamenti: record di richieste per la Scuola