Secondo le richieste avanzate da Anief durante una audizione svolta presso la Commissione di competenza del Senato. L’autorizzazione con ordinanza ad aggiornare le graduatorie per le supplenze (19.3, 19.8, 19.16), la proroga dell’organico Covid (19.31) e l’assegnazione provvisoria slegata dai vincoli triennali per i trasferimenti (19.12). La parola ora al voto della V Commissione Bilancio del Senato.
Il primo emendamento mira a semplificare le operazioni di aggiornamento delle GPS e delle Graduatorie di istituto; il secondo costringerebbe il Governo a trovare i finanziamenti per il pagamento degli stipendi di 40 mila docenti e amministrativi assunti a supporto dell’attività didattica da svolgere al tempo del Covid-19; l’ultimo, finalmente, distingue l’istituto dell’assegnazione provvisoria annuale dall’attuale vincolo triennale nelle domande di trasferimento del personale. Il presidente di Anief, Marcello Pacifico, in audizione aveva anche chiesto che le graduatorie per le supplenze fossero utilizzate per l’assegnazione dei ruoli, che l’organico Covid-19 fosse inserito in organico di diritto e che i neo-assunti dalle stesse GPS potessero partecipare alla mobilità insieme a tutti gli altri esclusi.
GLI EMENDAMENTI
Il testo degli emendamenti segnalati:
19.3
Verducci
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: ''e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,'' inserire le seguenti: ''nonché per il primo aggiornamento da dispone nell'anno scolastico 2021/2022.''».
19.8
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il i settembre 2022 delle graduatorie di cui di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: ''2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza'', 122 sono sostituite dalle seguenti: ''2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze.''».
19.16
Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: ''2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza,'' sono sostituite dalle seguenti: “'2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo''».
19.12 (testo 2)
Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
<< 3-bis."All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.
3-ter. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.".
3-quater. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 958 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.>>
19.31
Iannone, Calandrini, De Carlo
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: ''può essere prorogato'' sono sostituite con le seguenti: ''è prorogato''».
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