Nei confronti dei lavoratori non vaccinati e privi della certificazione “verde”, dipendenti della scuola e di tutte le amministrazioni pubbliche, non si possono adottare provvedimenti disciplinari: lo conferma il ministero dell’Istruzione con la nota n. 695 pubblicata oggi: la comunicazione spiega che “il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, la nota del Ministero ha fatto proprie le richieste del nostro sindacato: di fatto, il personale che non vuole fornire il Green Pass base rimarrà sospeso dal servizio, ma senza avere alcune conseguenze disciplinari. Proprio come aveva detto Anief. È una prima importante conquista, alla quale presto sono convinto che, anche attraverso le sentenze dei tribunali, ne arriveranno delle altre, sempre in difesa di chi ha deciso per cento e una ragione di non vaccinarsi e non meritava di subire il trattamento che gli ha riservato questo Governo e contro il quale abbiamo deciso di presentare ricorso al giudice”.
LA NOTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Dal dicastero dell’Istruzione viene spiegato che “l’art. 9-ter.1 del decreto-legge n. 52 del 2021, modificato dal decreto-legge n. 24 del 20221, nel disciplinare l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nulla dispone in merito alle conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass base”.
Ciò significa, si legge ancora nella nota, che “stante l’abrogazione espressa dell’art. 9-ter, comma 2, disposta dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, al personale scolastico che non possieda o non esibisca il green pass” si applica “l’art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, tale disposizione, richiamata dall’art. 4-quinquies del decreto legge n. 44 del 2021, disciplina l’impiego delle certificazioni verdi da parte del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che detto personale “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
In conclusione, il ministero dell’Istruzione ha comunicato che “a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento”. Ciò detto. “il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I RICORSI
Nel frattempo, sul problema delle 36 ore settimanali imposte ai docenti non vaccinati rientrati in servizio Anief continua a raccogliere segnalazioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., fornire i modelli di rimostranza e le adesioni al ricorso al seguente link con cui si chiede il pagamento di un compenso straordinario dovuto al lavoratore a fronte del suo impegno orario maggiorato rispetto a quanto previsto dal Ccnl.
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