Non contiene quasi nessuna modifica richiesta dai sindacati l’Ordinanza di aggiornamento delle Gps 2022/2024 pubblicata ieri dal ministero dell’Istruzione. Ma neanche quelle del Cspi. E nemmeno i rilievi del Consiglio di Stato che qualche giorno fa ha puntato l’indice verso una serie di questioni. La mole di appunti mossi dal CdS è notevole, a partire dalle sanzioni, passando per l’individuazione senza riferimenti delle sedi scolastiche, per la gestione delle dichiarazioni mendaci, della tabella dei titoli da presentare, dell’assegnazione dei punteggi, dell’inserimento nella seconda fascia sostegno ed in generale dell’organizzazione della procedura informatica.
Anief conferma la volontà di produrre ricorsi, già predisposti da giorni, per opporsi in sede giudiziaria a sanzioni pesanti nei confronti dei precari che per documentati motivi rinunceranno alla nomina o all’incarico in corso d’opera. Come pure risulta assurdo privare della possibilità di inserirsi a tutto coloro che conseguiranno il diploma di maturità e la laurea in Italia. Il sindacato tutelerà anche chi conseguirà il Tfa sostegno in estate oltre quella data. Anief ritiene anche illegittimo non sciogliere la riserva per la specializzazione su sostegno conseguita entro il 31 luglio con il TFA VI ciclo (inserimento in I fascia) o laurea in Scienze della formazione primaria e il titolo conseguito all'estero non riconosciuto al 20 luglio dal Ministero dell'Istruzione.
I DUBBI DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE GPS
Il CdS non ha gradito l’introduzione di pesanti sanzioni, palesemente punitive, che si adotteranno verso i precari, in particolare nei riguardi di coloro che non possono accettare la nomina da Gps o debbono lasciare la cattedra in corso d’anno; c’è anche il problema dell’individuazione delle sedi, che avverrà di fatto “al buio”, con gli aspiranti che avrebbero invece il diritto di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità prima di effettuare la domanda di partecipazione alle supplenze. Come ha espresso critiche sulla modalità di gestione delle dichiarazioni mendaci, poiché non si comprende quando si esplicita “la rettifica” o quando “l’esclusione”.
Lascia pensare pure la tabella di valutazione dei titoli, con quelle di valutazione dei titoli non sempre chiare; il Cds ha anche espresso dubbi sul controllo e la verifica del punteggio assegnato, con le dovute verifiche che andrebbero effettuate prima e non dopo l’approvazione delle graduatorie; non convince nemmeno la decisione delle tre annualità di insegnamento su sostegno per accedere alla seconda fascia sostegno da possedere entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza in quanto ha escluso l’anno in corso. Secondo il Consiglio di Stato, infine, la procedura informatica per l’assegnazione delle supplenze non offrirebbe garanzie sull’assegnazione delle supplenze: andrebbe infatti inserita in altri provvedimenti, così da recepire anche le innovazioni tecnologiche.
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