Arriva in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge, n.123, del 15 settembre, noto come decreto Caivano, con all’interno le misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, già approvato dal governo lo scorso 7 settembre. Il testo verrà ora esaminato dal Senato e dovrà essere convertito entro metà novembre. Le disposizioni approvate finora prevedono il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano, anche per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’area, l’applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni. A livello prettamente educativo, si prevedono in generale specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose, ma anche importanti azioni nelle scuole più a rischio dispersione, la formazione ad hoc di docenti, che aumenteranno anche di numero, incentivi a chi rimane nella stessa sede scolastica per tre anni, pene fino a due anni di carcere per le famiglie che non mandano i figli a scuola, una “stretta” sulla fruizione di contenuti on line non adatti ai minori, l’ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni, più severità verso gli over 14.
“Anief reputa certamente positiva l’intenzione di potenziare gli organici del personale, però le risorse sono ancora poche e in fase di conversione serviranno delle integrazioni per la scuola”, ammonisce Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato. “L’impostazione della legge è buona, ma con la Legge di bilancio di fine 2023 bisognerà intervenire, così da dotare veramente le scuole di quell’organico aggiuntivo indispensabile per combattere con efficacia devianza minorile e dispersione scolastica. Ecco perché servono risorse consistenti. Anche per formare il personale e per assegnare delle indennità adeguate, proporzionali alle difficoltà incontrare nei territori ad alto rischio dispersione”.
“Parliamo – continua Pacifico – di una specifica indennità di per chi lavora in sedi scolastiche lontane da casa: dovrebbe valere per i precari sia per chi è di ruolo, così come avviene in altri comparti a partire dai metalmeccanici ma come avviene di norma per tutti i dipendenti del lavoro privato. Allo stesso modo è fondamentale cancellare i vincoli sulla mobilità del personale, introdurre n piano straordinario di immissioni in ruolo utilizzando il doppio canale di reclutamento con lo scorrimento delle graduatorie per le supplenze. Tale modello permetterebbe di nominare i docenti in ruolo, al fine di garantire la continuità didattica. Infine, risulta indispensabile procedere all’immissione in ruolo su tutti i posti in deroga, piuttosto che pensare ad incarichi pluriennali”, conclude il leader dell’Anief.
COSA CAMBIA SU EDUCAZIONE MINORI E ISTRUZIONE
Tutte le disposizioni in materia di offerta educativa (fonte Orizzonte Scuola).
Gli articoli che riguardano l’istruzione sono tre: il 10, l’11 e il 12.
Si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti quali l’attribuzione di una quota pari al 50% dell’incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.
Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.
Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici
Si prevede l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato. Si prevedono oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l’utenza circa la possibilità e l’importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite. Si introducono, inoltre, norme per favorire l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative.
Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni
Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.
Contrasto dei reati commessi dai minori
Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:
si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).
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