Domani, 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, introdotta dalle Nazioni Unite nel 1999: l’evento è nato per commemorare il coraggio delle sorelle domenicane Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, soprannominate “mariposas”, ovvero farfalle, che negli anni Cinquanta hanno combattuto contro la dittatura e la libertà del loro Paese.
“La violenza contro le donne ha molte facce – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - è purtroppo è anche frutto di amori ‘malati’, come il recente caso di Giulia. Serve uno sforzo comune, che comprenda tutta la comunità educante, certamente la scuola, ma anche le famiglie e tutta la società, per operare assieme con maggiore forza per cambiare le cose ed educare i cittadini di domani e le loro famiglie all'amore vero, al rispetto, alla condivisione”.
La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne nasce a seguito del triste epilogo della lotta delle tre sorelle domenicane: come riporta Save the children, le tre denunciarono “gli orrori e i crimini dalla dittatura, ma il 25 novembre 1960 vennero torturate e uccise dai sicari di Trujillo e i loro corpi gettati in un dirupo per simulare un incidente”. A seguito di quel terribile crimine si venne a determinare “l’attenzione internazionale sul regime dominicano e sulla cultura machista che non tollerava di riconoscere alle donne l’occupazione di uno spazio pubblico e politico”. Ed “è in ricordo di Patria, Maria Teresa e Minerva che ogni 25 novembre si inaugura un periodo di 16 giorni dedicato all’attivismo contro la violenza di genere, che si conclude il 10 dicembre con la Giornata Internazionale dei diritti Umani”.
Il leader Anief, Marcello Pacifico, si dice “fiero di avere fortemente voluto e ottenuto la modifica del Contratto collettivo Istruzione, Università e Ricerca per riconoscere alle donne vittime di violenza 30 giorni in più di congedo retribuito in un comparto in cui più dell'80% dei lavoratori è donna. È un primo importante passo, ma non basta: premesso che i diritti delle donne vittime di violenza sono una cosa seria e vanno rispettati, adesso è l’ora della cooperazione tra tutte le parti perchè le violenze contro le donne, ad ogni livello, fisico, psicologico, virtuale e tante altre ancora, non si ripetano mai più”.
Il sindacalista ricorda “i troppi errori commessi da tutta la società: assumiamoci la responsabilità come membri attivi della comunità di quello che è successo e che si ripete a ogni femminicidio, ricordiamoci che, nonostante gli sforzi, ogni donna abusata, manipolata, vittima di violenza fisica, verbale, psicologica o uccisa è una donna isolata e messa nelle condizioni di non potersi difendere: per questo occorre rispettare il dolore della famiglia Cecchettin e di tutte le famiglie delle donne che sono state vittime di sopraffazione da parte di chi quasi sempre le avrebbe dovute proteggere”.
L’ARTICOLO SUI CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Art. 17 CCNL Istruzione, Università e Ricerca
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. Tale richiesta può avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che sia presente un posto disponibile.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
10. Il presente articolo abroga l’art. 18 del CCNL 19/04/2018.
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