Con un’interrogazione del Pd alla Camera, presentata dall’on. Camilla Sgambato, si chiedono al Ministro Giannini le ragioni per cui gli educatori, “a tutti gli effetti insegnanti” abbiano ricevuto un trattamento da ‘figli di dio minore’: sono stati ignorati in occasione sia del piano assunzionale, sia del concorso pubblico nazionale, oltre che dai finanziamenti da 500 euro per l’aggiornamento professionale. La palese disparità di trattamento è stata riservata ai precari dei convitti inseriti nella GaE.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la confusione sugli educatori è massima. La stessa Legge 107/15, dopo non aver citato gli educatori per 115 commi, ricorda che “il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo”. Nel comma 117, si spiega inoltre che “il personale docente ed educativo personale educativo, in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione”. Il personale educativo riemerge, poi, laddove si cita il vincolo triennale per i trasferimenti: non riusciamo a capacitarci come possa essersi realizzata questa sequela di errori.
Assieme al personale Ata, gli educatori dei convitti italiani continuano a essere i grandi ‘dimenticati’ dalla riforma del Governo Renzi: solo per questi lavoratori, a tutti gli effetti docenti abilitati all’insegnamento equiparati ai colleghi della scuola primaria, non sono state previste immissioni in ruolo nel piano straordinario di assunzioni della Legge 107/15. Il legislatore li ha esclusi dal bonus di 500 euro per l’aggiornamento professionale e, come se non bastasse, non sono stati neanche ammessi a partecipare al concorso a cattedra.
Anief ha denunciato prima di tutti questa discriminazione, sei mesi fa, parlando di educatori trattati come una “figura professionale della scuola sempre più relegata all’angolo” e impugnando, con successo, la mancata assegnazione dei 500 euro per la formazione professionale in itinere prevista sempre dalla Buona Scuola. Il giovane sindacato ha permesso anche la loro partecipazione, negata dal Miur, al concorso a cattedra. In tutti questi casi, si è attuata un’evidente discriminazione: anche la Legge 107/15 ha, infatti, confermato che appartenere alle graduatorie ad esaurimento è il requisito chiave per accedere al piano assunzionale nazionale B e C. E gli educatori ne fanno parte, anche perchè hanno superato un concorso di abilitazione, come i docenti di disciplina: tale concetto si rifà sia al Dpr 417/74 (art. 121), sempre vigente, sia a una serie di espressioni della Corte del Conti e del Tar del Lazio.
“La confusione su queste preziose professionalità della scuola – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è a livelli massimi: la stessa Legge 107/15, dopo non aver citato gli educatori per 115 commi, ricorda che “il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo”. Nel comma 117, si spiega inoltre che “il personale docente ed educativo personale educativo, in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico”. Il personale educativo, poi, riemerge improvvisamente anche quando si cita il vincolo triennale per i trasferimenti. Non riusciamo a capacitarci come possa essersi realizzata questa sequela di errori”.
Probabilmente, nessuno sa, forse neanche il Miur, che gli educatori continuano a essere relegati nelle istituzioni convittuali, sempre più ridotte di numero e con mobilità pressoché inesistente. Il personale educativo continua, poi, a essere trattato come se non fosse parte integrante del nostro sistema scolastico ed educativo e, come se non bastasse, non può neppure accedere al concorso a cattedra, poiché la classe di concorso L030 (III), equiparata in tutto e per tutto ai docenti della primaria, non viene evidentemente considerata un’abilitazione a tutti gli effetti come quella invece conseguita dai docenti nella classe di concorso EEEE.
Allo stesso modo, non può presentare domanda di aggiornamento/mobilità tramite il sistema POLIS, ma affidarsi al più antiquato e obsoleto sistema di trasmissione cartacea, a discapito della trasparenza, chiarezza e velocità. Inoltre, non può esprimere le preferenze per più di tre sedi, a differenza degli altri docenti che possono scegliere la propria destinazione tra 20 province diverse; non possono chiedere, ancora, la mobilità interprovinciale sulla base della legge 107/2015 che deroga il vincolo triennale escludendo in pieno gli educatori. L’educatore non può, poi, prestare attività educativa all’interno delle scuole, poiché non è prevista la propria figura per le attività di progettazione, coordinamento, gestione e realizzazione degli interventi educativi. Non può sperare, infine, nella stabilizzazione all’interno dei convitti, poiché le politiche ministeriali e provinciali si impegnano per la chiusura e non il mantenimento e apertura di queste fondamentali istituzioni educative.
In questi giorni, il caso è finito in Parlamento, attraverso un’interrogazione del Partito Democratico alla Camera (a risposta in commissione n. 5-09439), presentata dall’on. Camilla Sgambato (cofirmatari on. Tino Iannuzzi e Massimiliano Manfredi): nel testo, che ricalca la denuncia dell’Anief, si chiedono al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, le ragioni per cui gli educatori, “a tutti gli effetti insegnanti” abbiano ricevuto questo trattamento da ‘figli di dio minore’: appare “di difficile comprensione – si legge nell’interrogazione - la ragione per cui essi sono stati ignorati in occasione sia del piano assunzionale, sia del concorso a cattedra”, oltre che del progetto di aggiornamento professionale”. Inoltre, si chiede “se il Ministro interrogato non ritenga che i docenti educatori precari delle graduatorie ad esaurimento stiano subendo una palese disparità di trattamento e se al riguardo, non ritenga opportuno procedere all'applicazione della normativa, che prevede la mobilità nella scuola primaria e da riconoscimento dell'abilitazione quale titolo di accesso alla classe di concorso EEEE”.
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