I servizi di supplenza svolti concorrono tutti alla formazione della carriera e degli scatti stipendiali. Lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo, esaminando il caso di una collaboratrice scolastica “assunta a tempo indeterminato il 01.09.2010, dopo avere prestato servizio alle dipendenze M. I. in virtù di contratti a tempo determinato dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2009-2010”: lo Stato “in applicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n. 297 del 1994”, gli ha riconosciuto “anni 1, mesi 11 giorni 10 esclusivamente a fini economici, mentre dovevano essere riconosciuti anche a fini giuridici. Stante la illegittimità del comportamento del M.I.”, il giudice del tribunale aretino ha accertato “il diritto al riconoscimento integrale dei servizi preruolo come risultanti dallo stato matricolare, per 10 anni” e condannato “la P. A convenuta a corrispondere le differenze retributive e ogni beneficio della normativa per euro 2.096,81”. Per il giudice “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).