Anche per le supplenze di pochi giorni i docenti hanno diritto ad avere in busta paga la Retribuzione professionale docente: l’ha ribadito il Tribunale del Lavoro di Parma, al quale una docente ha presentato ricorso tramite i legali dell’Anief, proprio per non avere ricevuto la Rpd nello stipendio, come invece avviene per il personale di ruolo e i colleghi precari con contratto annuale: alla docente, che aveva svolto supplenze “brevi” tra la fine del 2015 e l’estate del 2018, sono state assegnati oltre 3mila euro di rimborsi più interessi. Alla base della decisione, il giudice ha citato la citato l’art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001 e poi dall’art. 7 del D.Lgs. n. 81 del 2015 “che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo”, nonché la Suprema Corte, secondo cui il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” va assegnato “senza differenziazione alcuna” tra precari e immessi in ruolo: tutte considerazioni ritenute “pienamente condivisibili” e che “non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter)”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Siamo sempre stati convinti della assegnazione della Retribuzione professionali docente, come la Cia degli Ata, a precari di ogni tipo, a prescindere dalla varietà temporale del contratto sottoscritto. Adesso, i tribunali di tutta Italia ci stanno dando ragione. Un motivo ulteriore per chiedere ed ottenere le somme sottratte, facendo richiesta con Anief, attraverso apposito ricorso, e recuperare in questo modo fino all’ultimo euro e pure con gli interessi maturati”.
Il giudice ha scritto, nella sentenza, che il ricorso è stato presentato da “una docente abilitata per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE)” che presta “attualmente servizio presso un Istituto Comprensivo” di Parma: la donna è “stata utilizzata dal MIUR in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato” e “la medesima, nonostante per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 avesse svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti”.
Esaminato il caso, lo stesso giudice del lavoro ha verificato che “anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell’attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001 e poi dall’art. 7 del D.Lgs. n. 81 del 2015, deve guidare nell’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo”.
“Come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide – scriva ancora il giudice -, deve ritenersi che “le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell’art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015). Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter) già sopra citata, che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine”.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, ha cos’ deciso per “l’accoglimento del ricorso”, ritenendo corretta la richiesta della docente di “percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15.03.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Ministero dell’Istruzione in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere” all’insegnante “a tale titolo l’importo di Euro 3.030,98, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”. Nella sentenza, infine, si “condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a rifondere” alla docente “le spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari”, ponendo “definitivamente a carico del Ministero convenuto le spese di CTU, come separatamente liquidate in corso di causa”.
GLI ULTIMI RICORSI VINTI SULLA RPD
Sono tante le sentenze di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione dei 174,50 euro al mese, per mancata assegnazione della cosiddetta Rpd: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Di recente, è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente, quindi di Vercelli, che ha detto sì alla richiesta dei legali dell’Anief, presentata lo scorso mese di aprile, di rimborsare una docente con circa 1.700 euro più interessi. E infine di Modena, dove il tribunale del Lavoro ha restituito 1.646 euro più interessi a una docente per le supplenze “brevi” di tre anni scolastici.
LA PROCEDURA PER CHIEDERE LA RPD
Anief ricorda che è possibile presentare ricorso ad hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale Ata) mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid”: sono tutti supplente che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero definire l’entità della somma da recuperare possono anche utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a vantaggiose condizioni.
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