Ancora una sentenza che riconosce gli scatti di anzianità anche per il periodo di precariato. Stavolta ad emetterla è stato il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, che ha trattato il ricorso di un docente di scuola secondaria “già assunto a tempo indeterminato, nel ruolo della scuola secondaria di I° grado con decorrenza giuridica ed economica 1.9.17, e con passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II° grado con decorrenza 1.9.19” e “che ha svolto sin dall’a.s. 2006/07 vari incarichi di supplenza a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”. Il docente ha lamentato, in particolare, “dopo l’assunzione a tempo indeterminato” l’assegnazione dello “scatto 3/8 anni”. Esaminata la legge, il Ministero è stato condannato “al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento della progressione stipendiale”, specificando che si tratta “evidentemente di somme di natura retributiva e non risarcitoria, che maturano mese per mese”. Inoltre, ha detto il giudice “sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo”.