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° La Lega non lascia, dopo la sentenza della Consulta, raddoppia
Ma l’emendamento al decreto Milleproroghe, che impone un nuovo ostacolo agli spostamenti da Sud a Nord dei docenti precari, sarebbe incostituzionale.
Secondo l’emendamento, le attuali graduatorie, previste dall’art. 605 lett. C) della legge 27 dicembre 2006 n.296) devono rimanere in vigore, contrariamente a quanto previsto dalla normativa sull’aggiornamento biennale. Inoltre, l’inserimento nella I fascia delle GaE va consentito solo a chi è inserito nelle graduatorie a esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica. Nei giorni scorsi il congelamento delle graduatorie era stato proposto anche con un emendamento a firma del Gruppo Futuro e Libertà, su cui il Governo aveva dato parere contrario. Il Miur, comprensibilmente in grande confusione, ha grande bisogno di analizzare i molteplici aspetti della situazione, e ANIEF potrebbe essere utilmente consultato, visto che è il protagonista della vicenda e ripetutamente, per tempo, ma inascoltato, ha indicato strade virtuose. E’ già positivo, ma era scontato, che il Ministro si prefigga di varare nuove regole per i passaggi di provincia, rispettose della sentenza della Corte costituzionale (basta soltanto applicare la normativa vigente che consente il trasferimento con il proprio punteggio all’atto dell’aggiornamento), ma intanto l’emendamento della Lega approvato al Senato, in commissione Affari e Bilancio, è in dissonanza dalla sentenza. E’ già positivo, ma era scontato, che il Miur rassicuri, sui loro diritti, i contraenti delle nomine a t.i. effettuate in base alle vecchie graduatorie, nello scorso agosto/settembre (immissioni in ruolo e incarichi a t.d.), ma ora deve garantire in primo luogo i ricorrenti aventi diritto. Per uscire dal problema, la Lega conviene sulla linea della Ministro: procedere agli adempimenti imprescindibili derivanti dalla sentenza n.41/2011 declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 ter dl n.134/2009 n. 134; questo dovrebbe significare che al congelamento delle liste si procederà dopo aver inserito a pettine i ricorrenti e aver loro liquidato i legittimi indennizzi, punteggi oltre ad aver attribuito i contratti. Contestualmente, però, il senatore Pittoni capogruppo della Lega in VII Commissione accelera l’iter della riforma del reclutamento dei docenti affinando una proposta che TuttoscuolaNEWS (n.475 di 14 febbraio 2011) riportata nei seguenti termini: “Proponiamo un meccanismo su base regionale, ma non ci sono "fili spinati". Il progetto è inattaccabile sia per quanto riguarda la Costituzione e la legislazione nazionale sia sotto il profilo della normativa europea. Per assegnare il punteggio di base ai candidati, non si farà più riferimento (se non in misura ridotta) alla valutazione acquisita sul proprio territorio. Si dovrà scegliere una e una sola regione nella quale eleggere il proprio domicilio professionale e sottoporsi a quello che abbiamo chiamato “test di preparazione”, con cui si verificherà l’attitudine all’insegnamento e l’effettivo livello di preparazione dei candidati nelle singole materie. Il tutto - questo è fondamentale-, nella regione di arrivo, a parità di condizioni con i candidati del posto. Quelli valutati con “manica larga” in altre realtà non riusciranno più a scavalcare chi effettivamente merita”. Su qualsiasi nuovo sistema di reclutamento, siamo contrari, almeno fino a quando non si esauriscono le attuali graduatorie.

 

 
° Sulla questione degli scatti biennali di anzianità e i gradoni per il personale di ruolo
Un’interrogazione parlamentare (5 febbraio) dell’on.Tonino Russo al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell’economia e finanze: il governo ne modificherebbe l’automatismo, senza concertarlo con le sigle sindacali.
L’interrogante ha chiesto se corrisponda al vero che “il Governo ha intenzione di emanare un decreto con cui vieta nei meccanismi di carriera la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione.” Tale eventuale decisione del governo apparirebbe come reazione al rifiuto da parte di docenti e del personale ATA di farsi valutare nella sperimentazione prevista dal ministero dell’Istruzione. “Se ciò corrispondesse al vero - continua il parlamentare democratico - si tratterebbe di un grave ed inaccettabile comportamento della Pubblica amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, di un colpo gravissimo alle relazioni sindacali”.

° Anche per l’a.s. 2011/2012 ci sarà il taglio degli organici, ma ….
In programma c’è il taglio di altre 19.700 cattedre (circa la metà alla scuola primaria, con l’estensione delle 27 ore settimanali) e 14.167 posti Ata.
Ciò per effetto dell’ultima trance dei tagli previsti con l’art.64 della legge 133 del 2008, e malgrado l’incremento di iscrizioni (qualche migliaio di alunni in più). Il rapporto docenti-alunni diverrà ancora (sia pur di poco) più svantaggioso. La sentenza della Consulta che dà ragione all’ANIEF sull’illegittimità delle vecchie graduatorie può indurre il Miur a immettere nei ruoli i precari che ha penalizzato. Tuttavia, la sentenza della Consulta che dà ragione all’ANIEF può indurre il Miur a immettere nei ruoli (pur salvaguardando i docenti che a torto o a ragione sono stati destinatari del contratto a t.i.), i precari che ha penalizzato.

 
° C.M. n. 13 del 8/2/2011 MIUR.
Riparto fondi Integrazione scolastica degli alunni con disabilità (arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa e interventi perequativi. - E. F. 2010). Abstract
La Direttiva del Ministro n. 87 dell’ 8 novembre 2010, relativa agli interventi ex lege
440/97, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al
potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle
istituzioni scolastiche…, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità. Il finanziamento di € 5.828.450,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2009/2010 e al numero dei Centri Territoriali di Supporto…. Il predetto finanziamento è stato così suddiviso:a) € 5.378.450,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente (All. A); b) € 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto (All. B). Pur nella piena autonomia delle scelte e delle valutazioni che saranno assunte da codesti Uffici nell’utilizzo dei predetti fondi, si ritiene opportuno… fornire alcuni suggerimenti circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui al punto a):
progetti per l’innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che… realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e abilità sociali degli alunni disabili;
situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete…; progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell’alunno con disabilità, con particolare riguardo all’istituto dell’alternanza scuolalavoro; potenziamento delle relazioni scuola-famiglia; sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS…
Per quanto attiene alla formazione dei docenti, che costituisce oggetto di contrattazione integrativa decentrata… si sottopongono alla cortese attenzione i seguenti suggerimenti: potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell’integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa con gli alunni con disabilità; acquisizione o potenziamento di metodologie… di formazione degli alunni con disabilità; attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell’OMS.
Relativamente alle risorse di cui al punto b),… si sottopongono…. i seguenti suggerimenti: progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;
attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all’interno dei C.T.S; diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici…, con riguardo ai prodotti realizzati con l’azione 6 del Progetto “Nuove tecnologie e disabilità”; progetti sperimentali per individuare didattiche inclusive che coinvolgano nuove tecnologie; acquisto di software e hardware per l’ampliamento delle dotazioni… dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare l’apprendimento e integrazione scolastica degli alunni disabili…”.
Due gli allegati. Per chiarimenti: Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio VII tel. 06.58492154; fax 06.58493566 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 
° Vanno calcolati per intero gli anni del servizio pre-ruolo
Lo stabilisce una sentenza (la n.503/2010) del tribunale del lavoro di Trieste
In atto si valuta per intero limitatamente ai primi 4 anni, e quanto al restante periodo lo si valuta per due terzi. Buona notivia per migliaia di precari che hanno oltre 10 anni preruolo. Il Tribunale ha applicato la direttiva europea 1999/70 che prevale sul diritto contrattuale italiano
(Fonte: Corriere nazionale – 9 febbraio 2011)
 

° La Tabella 11 allegata al Decreto 10 settembre 2010, n. 249
La riportiamo integralmente, in quanto esplicativo dell’art.10, che potrebbe essere di attualità ove il Miur – come sembra probabile – bandisse il concorso per accedere al TFA.
TABELLA 11 (Art. 10, comma 6). Il tirocinio formativo attivo (TFA) e' un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facolta' universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attivita', secondo le norme dell'art. 10 Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono: a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); c) avere acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; d) aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilita' organizzative. Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalita' di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilita', che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attivita' e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilita', indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalita' di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori. Le attivita' del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facolta' o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.
L’attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l’università o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.
Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall’art. 10 comma 4.
L’attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.
Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
Scienze dell’educazione nei SSD:
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogicodidattici
18CFU Tirocinio a scuola 19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio 5CFU

° Decreto 10 settembre 2010, n. 249
Proseguiamo a dare l’abstract del decreto (4)
Tra le parti di maggiore attualità segnaliamo l’art.15, in quanto prospetta l’attivazione del monoennio abilitante (la selezione per l’accesso potrebbe essere bandita prima dell’estate).
Art. 14 Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di II grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari (….).
Art. 15 Norme transitorie e finali. 1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e' corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a). c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica. (omissis) 3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. (…)
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Miur, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, (…), si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni (omissis)
7. Il test preliminare e' una prova con domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di 3 ore, comprende 60 domande. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20.(…)
12. Il superamento della prova orale e' condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi: a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: I) 360 giorni: 4 punti; II) da 361 a 540 giorni: 6 punti; III) da 541 a 720 giorni: 8 punti; IV) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. (…) b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti; c) attivita' di ricerca scientifica (…) svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. (…);
d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo e' formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. (…)
15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento….
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.
Art. 16 Norma finanziaria (omissis)
Art. 17 Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U.
Allegati tabelle da 1 a 10 (omissis) (Domani riporteremo l’allegato tabella 11)

° Decreto 10 settembre 2010, n. 249
Proseguiamo a dare l’abstract del decreto (3)
Tra le parti di maggiore attualità segnaliamo l’art.10, in quanto stabilisce e configura il TFA. I requisiti per accedere alla selezione sono quelli stabiliti con decreto P.I. 30.01.1998, e con decreto Miur 09.02.2005 n.22. Il decreto Miur 26,03,2009, n.37 ridefinisce le classi di abilitazione e i relativi titoli di accesso secondo i nuovi piani di studio della secondaria di I grado. Anche gli artt.11 e 12 potrebbero essere attuali poiché riguardano, rispettivamente: la istituzione e configurazione del tutoring (“tutor organizzatori”, tra docenti della scuola secondaria, “tutor coordinatori” e “tutor dei tirocinanti” tra docenti della scuola secondaria), e l’elenco delle scuole incaricate di tutorship, accreditate e monitorate dagli UU.SS.RR.
Art. 10 Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 1. Il tirocinio formativo attivo (…) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado (…); le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, (omissis)
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivita': a) insegnamenti di scienze dell'educazione; b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (…), in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (…); le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilita'. c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e esperienze di tirocinio.
6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di relazione del lavoro svolto (…)
7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e' obbligatoria (…).
8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio; b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. (omissis)
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e' superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. (omissis)
Art. 11 Docenti tutor. 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti. (omissis)
Art. 12 Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate. 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i CPAi (…) a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti (…). (omissis)
Art. 13 Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,(…). Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
3. I corsi sono a numero programmato dal Miur tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. (omissis) SEGUE

 
°Abilitazioni all’insegnamento di altri Paesi comunitari. Sospesi i riconoscimenti
Con un avviso dello scorso 3 febbraio, il Miur mette in guardia da offerte che potrebbero essere inefficaci. Riportiamo l’avviso.
Si segnala la presenza in internet di numerose offerte formative, rivolte esclusivamente a cittadini italiani laureati, per il conseguimento di abilitazione all’insegnamento di altri Paesi comunitari. Le abilitazioni così conseguite non appaiono conformi ai principi della Direttiva comunitaria 2005/36. L’Amministrazione ha avanzato richieste di chiarimenti alle Autorità competenti dei Paesi comunitari interessati. In tale attesa, i riconoscimenti di formazione professionale così  conseguiti sono sospesi”.