In Italia si continua a minimizzare il servizio lavorativo dei precari, disapplicando il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea: lo ha ribadito il Tribunale di Catania, che in funzione di giudice del lavoro ha ordinato al ministero dell’Istruzione la revisione della ricostruzione della carriera di un’assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato nel settembre 2011 considerando a pieno tutti i servizi svolti. Il giudice ha quindi stabilito l’assolvimento del “diritto del ricorrente all’immediato riconoscimento dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall’a.s. 2001-02, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai CCNL Comparto Scuola via via vigenti al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief che ha patrocinato la causa vinta a Catania, questo principio dovrebbe essere uno dei punti da inserire nel contratto di lavoro prossimo al rinnovo economico e normativo. Il recupero delle somme e degli scatti stipendiali sottratti, oltre che la corretta ricostruzione di carriera comprensiva di tutti i periodi di precariato, non può continuare ad essere soddisfatto solo nei confronti di chi presenta ricorso”.
Detto ciò, Anief invita, forte delle tante cause vinte in tribunale, tutti i lavoratori che si sono visti negare parte o percentuali di servizio come supplenti, a verificare le proprie posizioni sulle somme sottratte indebitamente dallo Stato utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione gratuitamente da Anief. Una volta accertato il danno subìto, i lavoratori hanno facoltà di ricorrere in tribunale con i nostri legali, così da vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a termine, ottenendo l’indennizzo e l’immediato inquadramento stipendiale su scaglione più alto.
LA SENTENZA DI CATANIA
Nella sentenza, il giudice del Lavoro catanese ha disapplicato “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 e dei decreti di ricostruzione di carriera” emessi per il docente nel 2013 e nel 2018, aprendo invece al “diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto, con conseguente collocamento nella corrispondente posizione stipendiale di riferimento”. Il giudice ha infine stabilito che l’amministrazione scolastica dovrà pagare alla parte “ricorrente le relative differenze retributive”.
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