Le supplenze danno diritto agli scatti di anzianità e in caso di mancata assegnazione anche al risarcimento del danno: lo sostiene la Corte di Appello di Catanzaro, che ha esaminato il ricorso di una collaboratrice scolastica e ribaltato la sentenza del tribunale di Cosenza, assegnando “le differenze retributive maturate per effetto dell’anzianità che” il lavoratore scolastico “ha conseguito nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale di ruolo”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, “i giudici continuano a darci ragione, facendo recuperare le somme e gli scatti stipendiali sottratti inopinatamente dallo Stato, con incidenza diretta sugli stipendi poiché il passaggio su scaglioni stipendiali più alti permette anche di rivedere in meglio la ricostruzione di carriera, finalmente comprensiva di tutti i periodi di precariato. A questo scopo continuiamo ad invitare il personale della scuola a verificare le proprie posizioni sulle somme sottratte indebitamente dallo Stato utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione gratuitamente da Anief. Se vi sono i presupposti, ogni docente o Ata potraà valutare se ricorrere in tribunale con i nostri legali, così da vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera risarcimento e l’immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta”.
Il giudice della Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto corretta la posizione espressa dai legali Anief della ricorrente, che “ha denunciato l’illegittimo contegno dell’amministrazione per non avere adeguato il suo trattamento stipendiale, tenuto conto del CCNL di Comparto, all’anzianità di servizio maturata nel corso dei plurimi rapporti a tempo determinato alle dipendenze del Miur. Sotto tale profilo, infatti, da una complessiva lettura del ricorso introduttivo del giudizio risulta evidente che la domanda riferita agli scatti stipendiali si fondava sul CCNL di Comparto non sull’art. 53 Legge 312/80, come ritenuto dal tribunale”.
Inoltre, nella sentenza si legge che “la domanda è fondata alla luce della pronuncia di legittimità n° 22558/16 secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Pertanto, la Corte “dichiara il diritto dell’appellante alla progressione retributiva per l’anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati alle dipendenze del Miur con contratti a tempo determinato; condanna il Miur al pagamento in favore” del collaboratore scolastico “delle relative differenze maturate tra le retribuzioni percepite e quelle dovute in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
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