Sono innumerevoli le sentenze favorevoli al riconoscimento del diritto dei docenti supplenti, anche per periodi limitati, a percepire la retribuzione professionale: una delle ultime arriva da Modena, dove il Tribunale ordinario, sezione Lavoro, si è espresso favorevolmente sul ricorso di una insegnante che chiedeva l’applicazione in busta paga della Rpd per i periodi di supplenze brevi e saltuarie svolte tra il 2014 e il 2017, “con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l'importo di € 1.646,47”. Una decisione su cui ha pesato tantissimo la “direttiva 1999/70/CE”, che “attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i giudici del lavoro ci stanno dando ormai sempre più spesso ragione, dicendo sì all’assegnazione al precario o ex precaria della cifra richiesta con il ricorso fino all’ultimo euro e pure con gli interessi maturati nel frattempo”.
LA SENTENZA
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive, nei limiti suindicati, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
COME FARE RICORSO
Anief ricorda che è possibile presentare ricorso ad hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale Ata) mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid”: sono tutti supplente che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero definire l’entità della somma da recuperare possono anche utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a vantaggiose condizioni.
I PRECEDENTI
Non si contano più le sentenze di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione dei 174,50 euro al mese, per mancata assegnazione della cosiddetta Rpd: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Di recente, è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente, e anche di quello di Vercelli, che ha detto sì alla richiesta dei legali dell’Anief, presentata lo scorso mese di aprile, di rimborsare una docente con circa 1.700 euro più interessi.
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