Un anno di supplenze equivalgono a quasi mille euro di ferie. Se l’amministrazione scolastica non le fa avere al docente, allora ci pensa il giudice. È andata in tal modo anche nel caso di un insegnante in servizio in Emilia Romagna che dopo aver lavorato come precari nell’anno scolastico 2017/18 si è vesto negare, con sua meraviglia, la monetizzazione delle ferie mai utilizzate, anche sottraendo i giorni di sospensione dell’attività didattica. Il giudice ha esaminato, si legge nella sentenza, “l’evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico”: fatto ciò, ha dedotto che “dal monte dei giorni ferie maturati dal docente per il servizio prestato andranno decurtati i soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell’anno di riferimento e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come dedotto in giudizio e quantificato da parte ricorrente”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “le ferie non godute da un insegnante o dal personale docente non possono essere cancellate come se non fossero mai esistite: se non si prendono i giorni, vanno senza dubbio pagate. Per fare questo, è vero, rimane importante armarsi di pazienza e ricorrere in tribunale, ma alla lunga la giustizia prevale. Invitiamo i docenti e Ata che hanno subìto questo sopruso, di utilizzare il Calcolatore gratuito online messo a disposizione dall’Anief e se lo ritengono opportuno di contattare le nostre sedi territoriali”.
“In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00), e si determina in € 800 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall’art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pertanto, “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute per l’anno scolastico 2017/2018 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
2) Condanna il Ministero resistente al pagamento dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi € 865,23 per l’anno scolastico 2017/2018 , oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
3) Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
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