Le supplenze sono servizi utili al 100% per la ricostruzione di carriera e per salire nelle fasce stipendiali di docenti e Ata: a confermarlo è il tribunale di Lanciano, che ha esaminato il ricorso prodotto da un assistente tecnico, assunto a tempo indeterminato 1° settembre 2016 in un istituto scolastico di Lanciano, poiché nella ricostruzione di carriera si è visto riconoscere non tutti i diversi anni “di pre-ruolo resi”, producendo in tal modo un grave ed “evidente ritardo nella progressione stipendiale”. Pertanto, l’assistente tecnico, attraverso i legali Anief, ha chiesto al Tribunale di Lanciano “l’integrale riconoscimento di detto servizio, con condanna del MIUR resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate tra il corrisposto ed il percipiendo oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Il giudice del Lavoro gli ha dato ragione, poiché ha accertato che è discriminante, come fa lo Stato, considerare “l’anzianità utile ai fini retributivi” solo “prendendo in considerazione i primi quattro anni per l’intero e quelli successivi soltanto per i due terzi”: il giudice ha rilevato che la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, “intitolata ‘Principio di non discriminazione’, precisa, in primo luogo, che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ed, in secondo luogo, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi in cui la differenziazione sia giustificata da motivazioni di carattere oggettivo”. Motivi che nella scuola non vi sono.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief: “Grazie ai giudici si allarga a macchia d’olio la quantità di precari o ex precari della scuola italiana che recuperano importanti somme di risarcimento e gli scatti stipendiali negati, assieme all’anzianità previdenziale. Vale per tutto il personale della scuola che ha svolto supplenze, di qualsiasi genere. È possibile ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta. Ogni docente e Ata può verificarlo utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dal nostro sindacato rappresentativo”
Nella sentenza di Lanciano si legge che “l’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 appare in parziale contrasto con la vigente normativa comunitaria e lesivo dei suoi diritti soggettivi. Al riguardo, occorre prendere le mosse dai principi affermati nell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 368 del 2001), che alla clausola 1 lett. a) stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”.
“Non sono, pertanto, ravvisabili ragioni oggettive idonee a giustificare per il personale ATA, assunto a tempo determinato, una disparità di trattamento nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Ricorrono, dunque, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna”, in particolare l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, “in contrasto con quella europea”.
Nelle conclusioni, il giudice “accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato; b) condanna l’amministrazione convenuta a provvedere in conformità, nonché al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo; c) condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano per l'intero in €. 2.100,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
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