La disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari sull’assegnazione annuale della carta del docente non è “in alcun modo giustificata”: è il parere del Tribunale di Marsala, sezione Civile e Lavoro, dopo avere esaminato il ricorso di un docente che nell’anno scolastico 2017/2018 aveva sottoscritto un contratto di supplenza annuale senza vedersi assegnare i 500 euro invece accordati ai colleghi di ruolo.
Dopo avere esaminato il caso, il giudice ha accertato che “il ricorso è fondato” perché la “Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato”. E nella scuola non può esserlo. Pertanto, partendo dall’assunto – previsto anche dal Testo Unico della Scuola, l’art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994 – “che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato”, l’insegnante ha pieno diritto ad avere la carta del docente e quindi ad essere risarcito dei 500 euro erroneamente non accordati nell’a.s. 2017/18.
Per il giudice “la differenziazione di cui è causa collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1842/2022)”. Su questo punto, il Tribunale del lavoro fa osservare che paradossalmente “a seguire l’opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che “oramai non vi sono più dubbi: presentare il ricorso al giudice del lavoro per chiedere la Carta del docente nell’anno scolastico in cui si è stipulato un contratto annuale, anche di cattedra ridotta, rappresenta un’opportunità importante per recuperare 500 euro l’anno della card per l’aggiornamento e vedersi così assegnati fino a 3 mila euro. I giudici, del resto, non possono non tenere conto del parere favorevole, espresso lo scorso 18 maggio, della Corte di Giustizia europea. Ricordo che possono presentare la medesima istanza pure gli educatori, di ruolo e precari, su cui qualche settimana fa la Cassazione si è pronunciata in modo positivo”.
Secondo il Tribunale di Marsala, “la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali”.
“Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell’ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. del 2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l’erogazione della Carta elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico”.
Alla luce di questo, “non pare potersi sostenere l’assunto del convenuto Ministero secondo cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la “maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente” atteso che la Carta è erogata - per lo stesso valore nominale - ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto” del docente che ha presentato ricorso “all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2017/2018; 2) per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione in favore” del ricorrente “della c.d. carta docenti per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 3) compensa integralmente le spese di lite”.
Anief consiglia di visionare il video tutorial e i link utili per presentare ricorso al giudice prodotto dai legali del giovane sindacato, al fine di recuperare integralmente i 500 euro annui della carta del docente. È possibile visionare video guida, più adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
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