È giusto procedere al riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi scatti stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato? Certamente. Lo sostiene anche il Giudice del Lavoro di Bologna che ha confermato le sentenze precedenti per il ricorso di una docente, assistita dai legali Anief, che ha prestato servizio pre-ruolo dall’anno scolastico 1992/1993 fino all’assunzione a tempo indeterminato - avvenuta in data 01.09.2018 da percorso FIT, poi confermata in ruolo dal 01.09.2019 – senza avere avuto alcuna progressione di carriera e scatto stipendiale. Il Ministero dovrà ora risarcire migliaia di euro alla docente, collocandola pure su fascia stipendiale superiore.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sono tantissimi i lavoratori della scuola che si ritrovano con ricostruzioni di carriera con la mancata considerazione del servizio pre-ruolo. Ma siccome le supplenze non hanno un valore diverso rispetto al servizio di chi è in ruolo, l’unico modo per fare prevalere la giustizia è ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuto tutte le supplenze, con risarcimento e inquadramento su fascia stipendiale più alta. Per avere contezza di quanto andranno a recuperare possono utilizzare il calcolatore gratuito on line messo a disposizione del nostro sindacato combattivo e vincente”.
COME È ARRIVATO IL GIUDICE ALLA DECISIONE
Inizialmente, il Tribunale emiliano con sentenza n. 891 del 16.01.2017, accoglieva la domanda della ricorrente dichiarando il diritto della stessa “al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo svolto nell’ambito delle previsioni del C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato”. Successivamente, il parere è stato impugnato dall’amministrazione “avanti alla Corte d’Appello di Bologna che, con sentenza n. 668 del 05.07.2018, passata in giudicato”. Dal canto suo “il Ministero dell’Istruzione ha eseguito la sentenza n. 668 del 05.07.2018 della Corte d’Appello di Bologna attribuendo alla ricorrente l’incremento stipendiale corrispondente al gradone 3-8 fino al 12.12.2016 (doc. 10 ric.) e tuttavia non aveva provveduto dal mese successivo ad aggiornare lo stipendio”, tanto che “dal 13.12.2016 al 31.08.2019 – periodo nel quale la docente era ancora precaria - la ricorrente era stata lasciata in fascia 0, senza alcun aumento stipendiale”.
I MOTIVI DELLA SENTENZA DI BOLOGNA
Secondo il giudice “il ricorso è fondato. Osserva il Tribunale, con riferimento all’an della pretesa, che, nel caso in esame,la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della ricorrente: risulta infatti incontestato che la ricorrente poteva far valere anzianità di servizio anteriore all’1 settembre 2010. Ne discende che, facendo riferimento al principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 2924 del 7.2.2020, deve applicarsi alla ricorrente la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 del CCNL del 2011, con conseguente diritto di quest’ultima ad essere inquadrata, al momento dell’assunzione, avvenuta in data 1.9.2018, nella fascia 3/8, in forza della citata clausola di salvaguardia, con conservazione del maggior valore stipendiale quale assegno ad personam fino al conseguimento della fascia successiva. Per le suddette ragioni viene accertato il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.l del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione a pagare alla ricorrente, anche dopo l’assunzione in ruolo, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni””.
In conclusione, “il Tribunale, definitivamente pronunciando così “dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata, di tutti i servizi non di ruolo, già statuito con la sentenza n. 668/2018 della Corte d’appello di Bologna, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, e conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, anche per il periodo successivo all’immissione in ruolo, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” nonché, se dovute, anche le differenze della fascia retributiva “9 – 14 anni”; ; e, per l’effetto, condanna il MIUR al pagamento delle differenze retributive maturate dal 13.12.2016 fino al 31.8.2019 (immissione in ruolo) e dal 1.9.2019 al 1.1.2020 (passaggio alla fascia 9- 14)”. Infine, “condanna il Ministero dell’Istruzione, nel persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, € 259 per C.U., oltre IVA, CPA e spese forfettarie ex lege, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari”.
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