Tutti i contratti a termine nella scuola fino al 30 giugno sono utili a farsi assegnare la Carta del docente: lo ha ribadito il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, assegnando 2.500 euro ad un insegnante che tra l’anno scolastico 2017/2028 e il 2022/2023 ha stipulato tutti contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno. Il giudice ha reputata corretta la tesi difensiva dei legali Anief ricordando, in particolare, “il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023” che ha proprio allargato l’accesso alla Carta del docente a coloro che hanno svolto servizi fino al termine delle lezioni o al 30 giugno per la loro oggettiva continuità annuale di insegnamento.
Sempre il Tribunale siciliano ha rammentato come “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-450/21”, a inoltre “dichiarato la norma che preclude l’accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l’ordinamento europeo” per i suoi chiari profili discriminanti. Infine, il giudice ha ricordato come “già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è chiaro come il sole che i lavoratori precari o ex precari danneggiati, anche i 150mila l’anno che stipulano contratti fino al 30 giugno o al termine delle lezioni, hanno piena facoltà di presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare le somme della card docente per l’aggiornamento negate in modo illegittimo negli ultimi 5 anni e quindi recuperare fino a 2.500 euro in un un’unica soluzione. Molto rilevante è stata, ricordo, l’ordinanza della Corte di Giustizia europea che in alcun modo può essere superata e poi anche la sentenza del Consiglio di Stato che ha chiuso praticamente il cerchio sulla questione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FOGGIA
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXXXXXX XXXXX con ricorso depositato in data 9.10.2022 nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di XXXXXX XXXXX a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 24,50 per metà contributo unificato ed in € 656,50 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 10 gennaio 2024 Il Giudice del Lavoro
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