“La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento”: in assenza di questo esplicito invito da parte del dirigente, il dipendente con il termine del rapporto di lavoro ha pieno diritto a farsi pagare i giorni di ferie non goduti, quindi il Ministero “in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell’art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute”.
A scriverlo, in una sentenza esemplare dell’8 maggio 2024, è stato il Tribunale del lavoro di Marsala, che ha anche condannato il Ministero a risarcire con 1.382 euro, oltre interessi come per legge, un insegnante che ha svolto delle supplenze ‘brevi e saltuarie’ tra il 2016 e il 2022, nell’arco di tre anni scolastici.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha prima ricordato l’ampia “giurisprudenza europea”, in particolare la posizione espressa dalla “Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022”, la quale ha citato “l’art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l’art. 31, PAR. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” sostenendo che “ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Quindi, il giudice di Marsala ha ricordato che la posizione “è stata recentemente richiamata dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e n. 3339/2024. In quest’ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l’interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell’Unione: “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022)”.
Il sindacato Anief ricorda di avere rilanciato in questi giorni la campagna di adesioni al ricorso gratuito per chiedere al giudice del lavoro la monetizzazione delle ferie non fruite nell’ultimo decennio: è tempo, per il sindacato, che le Ragionerie territoriali del ministero dell'Istruzione e del Merito, ma anche le stesse scuole, rendessero attivo il diritto Europeo, a partire dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ma anche in conformità ai principi della Corte di giustizia Ue, in particolare con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Ciò significa che chiunque negli ultimi 10 anni abbia sottoscritto un contratto in scadenza 30 giugno senza avere ricevuto a fine supplenze i soldi delle ferie non godute, può presentare ricorso con Anief per farsi pagare quell’indennità sostitutiva delle ferie mai espressamente richieste e fruite.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI MARSALA
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXX XXXX della somma lorda di € 1.382,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici 2016/2017 2017/2018 e 2019/2020, oltre interessi come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 8.5.2024
Sempre l’Anief rimane l’unico sindacato a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato automaticamente dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari - ha aderito recentemente anche la Corte d'Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all'indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022). I tribunali, come quello di Firenze, che ha assegnato quasi 2.900 euro di risarcimento ad docente che ha presentato ricorso con i legali Anief, ma anche di Parma (che ha risarcito il ricorrente con quasi 4 mila euro) e di Trapani (dove il giudice ha condannato il Ministero a risarcire una precaria con 2.400 euro di risarcimento più interessi) stanno oramai sempre più di frequente seguendo questa visione.
Il giovane sindacato, pertanto, consiglia i lavoratori della scuola, docenti e Ata, che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. È possibile anche da qui chiedere di aderire al ricorso gratuito promosso dall’Anief.
PER APPROFONDIMENTI:
Ferie non godute, a Piacenza il giudice fa avere ad una docente 1.886 euro più interessi