Un altro insegnante precario trova giustizia grazie al giudice del lavoro facendo assegnare quella Carta del docente che una legge approssimativa e ingiusta, la L. 107 del 2015, continua a negargli: i 1.000 euro che spettavano a una docente precaria, che ha svolto due supplenze annuali portate avanti tra il 2021 e il 2023, sono stati assegnati dal giudice del lavoro di Cosenza dopo che questi ha studiato l’ampia giurisprudenza a favore dei precari. Il giudice è giunto alla conclusione inequivocabile che negarglieli sarebbe stato non solo discriminante, ma anche anti-producente per la qualità del servizio scolastico prodotto per gli alunni.
Gioisce Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che ricorda come “ancora una volta i giudici del lavoro rendono efficaci le pietre miliari emessa dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia europea e dalla Corte di Cassazione, secondo cui se l’aggiornamento professionale è doveroso e obbligatorio, come dice la stessa Legge 107(2015, allora anche i supplenti di lunga data debbono accedervi. Per questo, decidere di presentare ricorso gratuito attraverso i nostri legali, in modo da chiedere spiegazioni al giudice di competenza sul motivo che ha portato a negare la Carta del docente nei cinque anni addietro, rappresenta una iniziativa di buon senso e che in percentuale ormai bulgara porta dritti a un risarcimento che può arrivare a 3.500 euro più gli interessi maturati”.
LA SENTENZA
Nella sentenza viene specificato che il rimborso dovrà essere integrato con “interessi o rivalutazione”, ma anche che l’orientamento pro-precari è arrivato in tempi non sospetti dal Consiglio di Stato, a inizio 2022. Questi ha osservato che l’attuale esclusione “viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Inoltre, sempre il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che l’assegnazione della Carta del docente è soggetta a “delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ma “sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia” europea “su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
“Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte” di Cassazione “in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023); la Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015). Ancora la Cassazione ha affermato” una serie di “principî di diritto”, primo tra tutti quello per cui la card annuale da 500 euro per la formazione va anche assegnata a docenti “non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COSENZA: LE CONCLUSIONI
PQM
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio
economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
2) per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro
pro tempore, alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per
l’importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico (oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all’accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all'art. 1, comma 121,
della L. n. 107 del 2015;
3) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite che
liquida in euro 300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 4.10.2024
Il Giudice
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