Anche a Rovigo la Carta del docente viene assegnata dal giudice, chiamato a giudicare il ricorso presentato dai legali dell’Anief in difesa di un’insegnante che ha svolto delle supplenze annuali tra il 2018 e il 2023 senza avere un euro per formarsi: la docente ha ottenuto giustizia, assieme a 2.500 euro, che vanno a coprire le spese per l’aggiornamento relative alla cinque annualità durante le quali ha insegnato come supplente.
Il giudice del lavoro, nella sentenza emessa cinque giorni fa, il 12 aprile, ha spiegato che “il processo argomentativo che conduce all’accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall’art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento”.
Sempre la Corte di giustizia Ue, si legge ancora nella sentenza, ha quindi precisato “che è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta è riconosciuta dalla norma di legge; emerge infatti dalla lettura dell’art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti”. Dalla stessa Corte di Lussemburgo, dunque, proviene la motivazione che porta sullo stesso piano i docenti precari rispetto a quelli di ruolo.
Ancora, il Tribunale veneto ha ricordato che “è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
“Decine di migliaia di sentenze favorevoli dei giudici sui ricorsi prodotti solo dall’Anief dovrebbe fare cancellare l’evidente dimenticanza e discriminazione prodotta dall’estensore della Legge 107/15, la cosiddetta Buona Scuola”, dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai conclamato che la formazione in servizio è permanente e riguarda indistintamente tutto il personale. Se anche la Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, e di recente la Cassazione, con la sentenza 29961/2023, hanno detto che basta un contratto annuale di qualsiasi tipo, anche solo fino al termine delle lezioni, per avere i 500 euro annui della Carte del docente, significa che è tempo di rivedere quella parte della riforma. Chi non ha ancora deciso di presentare ricorso per recuperare gli ultimi 5 anni di supplenze, con enormi possibilità di vedersi assegnare il maltolto dal giudice, può ancora rivolgersi alle nostre strutture oppure ad aderire direttamente al ricorso Anief online”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI ROVIGO
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 90/2024 promossa da XXXX XXXXX contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari- le spese di lite, che liquida in € 1.444,30 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 12/04/2024
Il Giudice
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