È giusto destinare anche ai precari la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. A ribadirlo, tre giorni fa, è stato il tribunale di Marsala, che ha dato parere favorevole riguardo il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto delle supplenze tra il 2019 e il 2022 senza la possibilità di aggiornarsi come invece fatto dai colleghi di ruolo.
Nell’assegnare 1.500 euro al docente, il giudice del lavoro ha detto che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale”.
Sempre sulla scia di quanto espresso dalla Corte di giustizia UE, anche con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, il giudice ha ricordato che “la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali”. Sulla questione si è pure espresso il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha detto che “la differenziazione” tra docenti precari e di ruolo “collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ne consegue che “tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata”, pertanto “l’esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole”.
Infine, il tribunale di Marsala ha citato “i giudici di legittimità” che “sono finalmente intervenuti a Sezioni Unite (con sentenza pubblicata in data 27.10.2023, n. sezionale 4090/2023) per dirimere i numerosi contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito e chiarire taluni aspetti relativi al beneficio oggetto di ricorso. Orbene il Consesso, dopo aver confermato la attribuibilità della carta docenti al personale non di ruolo, per evitare discriminazioni con i lavoratori”, ha stabilito che “nel valutare il tema dell’interesse rispetto all’adempimento dell’obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all’inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “troppo evidente è stata la questione posta dalla Corte di Giustizia europea, che con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 ha spazzato via ogni dubbio. Parere confermato anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022. La speranza viva, per un evidente senso di giustizia, è che anche il 90% di precari che anno lavorato negli ultimi cinque anni senza vedersi assegnata la Carta del docente, si decida ad andare in tribunale. Ci sono 500 euro netti annui che li aspettano, giudice permettendo”, conclude il sindacalista.
Coloro che non hanno ancora deciso di presentare ricorso per recuperare gli ultimi 5 anni di supplenze, con enormi possibilità di vedersi assegnare il maltolto dal giudice, può ancora rivolgersi alle nostre strutture oppure ad aderire direttamente al ricorso Anief tramite internet.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI MARSALA
Accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e sopra indicati, il MIM va condannato all’adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022.
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, essere totalmente accolto.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese sono compensate per metà mentre il MIM va condannato al pagamento della restante parte.
Marsala, 16.4.2024
IL GIUDICE
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