La formazione del personale docente e l’amministrazione deve impegnarsi per favorirla, non certo di ostacolarla, finanziando le attività di aggiornamento sia del personale di ruolo che precario: lo ha confermato il tribunale di Trieste, accogliendo il ricorso di un insegnante supplente, difeso dai legali Anief, che a seguito della causa giudiziaria qualche giorno fa ha ottenuto 1.500 euro di risarcimento a seguito di tre supplenze annuali.
Fare ricorso per recuperare la Carta del docente porta anche risarcimenti di 3.000 euro: è accaduto ad un insegnante che ha presentato ricorso al tribunale di Treviso per le supplenze, con scadenza 30 giugno e 31 agosto, svolte tra il 2017 e il 2023. Il giudice del lavoro ha dato piena ragione agli avvocati dell’Anief che lo hanno difeso gratuitamente: nella sentenza viene spiegato, tra le altre cose, che il Consiglio di Stato con la pronuncia 1842/22 ha detto “che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Gli assunti negli anni precedenti, dopo un certo numero di anni di servizio (16/24 anni secondo grado e tipologia) possono sbloccare un terzo del servizio congelato dopo i primi 4 anni di pre-ruolo (art. 489, dlgs 297/94) con la domanda di riallineamento. Grazie alla sentenza Aniefottenuta in Corte di giustizia europea (Motter) possono recuperare anche i mancati aumenti non riconosciuti in tale periodo.
Negare la Carta del docente ai precari significa compromettere il buon andamento dell’amministrazione pubblica: lo ha ribadito il tribunale del lavoro, stavolta di Treviso, che ha accordato il ricorso di un docente che ha presentato il ricorso, assistito dai legali Anief, perché non ha potuto aggiornarsi professionalmente alla pari dei colleghi di ruolo. Il giudice gli ha dato piena ragione, assegnandogli i 1.000 euro negati dall’amministrazione scolastica, e ricordando quanto espresso dal Consiglio di Stato in merito con la pronuncia 1842/22: “ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”. Nella sentenza, inoltre, si fa rifermento alla posizione favorevole anche della Corte di Cassazione con sentenza 29961/23 e dell’Ordinanza della Corte di Giustizia europea del 2022.
Superata la sentenza della Corte costituzionale del 2016 con la sentenza del giudice europeo del 18 gennaio 2024 sulla causa C-218/22 sollevata dal tribunale di Padova in merito a dubbi sulla violazione del diritto dell’Unione (Direttiva 2003/88/CE, CEDU) sull’obiettivo del contenimento della spesa pubblica e confermata l’interpretazione dei legali Anief sulla retribuzione delle ferie del personale precariato scolastico, peraltro, confermata dalla Corte di Cassazione (ex plurimis nn. 15652/18, 21780/22, 17643/23). L’associazione europea Radamante e il sindacato rappresentativo Anief, pertanto, rinnovano i ricorsi per recuperare quanto spettante per tutto il pubblico impiego