Sulla Carta del docente ai precari i Tribunali con il nuovo anno confermano quanto espresso nel 2023 a più riprese e in tutta Italia: il bonus annuale per aggiornarsi professionalmente va assegnato, senza se e senza ma, anche a chi non è di ruolo. Il parere è stato ribadito nell’Aula di giustizia di Treviso, lo scorso 4 gennaio, dove il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare le 2.500 euro di aggiornamento professionale che spettavano ad una insegnante precaria tra il 2017 ed il 2022 (anche fino al 30 giugno) che aveva presentato ricorso tramite i legali Anief.
Continuano a fioccare le sentenze a favore dei precari che chiedono la Carta del docente. Anche quelle di più insegnanti supplenti che assieme presentano ricorso e ottengono il risarcimento. Grazie ai legali Anief, è accaduto anche a Foggia, dove due insegnanti hanno ottenuto i 1.500 euro della Carta del docente negati in modo illegittimo dell’amministrazione tra il 2019 e il 2022. Ai docenti il giudice ha fatto avere le somme, con gli interessi, ricordando che “il Consiglio di Stato ha ritenuto che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta il personale con contratto a tempo determinato presenti profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.
“la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”: lo scrive il Tribunale di Bari accordando il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una docente che per due annualità, tra il 2019 e il 2021, non ha ricevuto la Carta del docente pur svolgendo più di 180 giorni per ciascun anno.
Ancora una sentenza che conferma la fondatezza del ricorso gratuito condotto dai legali Anief per fare ottenere ai precari la Carta del docente superando la norma, contenuta nella Legge 107/15, che ne impone il divieto: a Bari il giudice ha assegnato 2.500 euro ad un insegnante che dal 2017 ha svolto cinque annualità in qualità di supplente annuale, l’ultima delle quali per 15 ore settimanali a fronte delle 18 che compongono la cattedra completa, perché l’aggiornamento professionale è prerogativa anche del personale non di ruolo. Il giudice, però, ha negato il pagamento della supplenza annuale del 2016/17 perché caduta in prescrizione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve “garantire la fruizione” dei 500 euro annuali per l’aggiornamento professionale anche agli insegnanti precari attraverso apposito “accredito su ‘carta docente’ e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato”: lo scrive il tribunale di Bari accogliendo il ricorso di una supplente che tre il 2018 e il 2023 ha sottoscritto cinque supplenze annuali senza vedersi mai assegnata la Carta del docente. Per il giudice del lavoro, che ha assegnato alla precaria i 2.500 euro che l’amministrazione gli aveva impropriamente negato, “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.