Stamani Marcello Pacifico, leader del sindacato rappresentativo Anief, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia Italia stampa. Il sindacalista ha parlato della carta docenti e ha sottolineato come grazie “all’operato del sindacato nel decreto salva-infrazioni sia stato riconosciuta ai precari con contratto al 31 agosto”. Ha anche ribadito come “ciò non basta, è necessario estenderla a tutti i supplenti. Per questo è necessario aderire all’azione legale promossa da Anief”.
La pandemia da Covid ci ha insegnato che la didattica a distanza è una risorsa preziosa in circostanza di forza maggiore che obbligano gli studenti a non frequentare la scuola: tutti i docenti l’hanno portata avanti, perché però solo quelli di ruolo hanno potuto contare sul bonus annuale della formazione di 500 euro? A farlo notare è stato il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso che ha per questo motivo assegnato 5 annualità di Carta del docente, ad un’insegnante, pari a 2.500 euro. Nella sentenza, emessa il, si legge che “la Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all’emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15”.
Se “la PA si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico”, allora “deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”: a scriverlo, in una sentenza pubblicata il 29 giugno scorso, è stato il Tribunale di Treviso nell’esaminare il ricorso prodotto da un’insegnante precaria che ha rivendicato la Carta del docente per le due annualità, 2020/21 e 2021/22, svolte come supplente. Il giudice del lavoro ha quindi ricordato quanto affermato, con pronuncia 1842/22, dal Consiglio di Stato: tale sistema, oltre a discriminare il personale della scuola, “collide – anche - con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione”. In conclusione, all’insegnante verranno presto assegnato le 1.000 euro della card elettronica dell’importo di 500 euro annuali introdotta dall’art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Non c’è solo l’orientamento euro-unitario a dire che la Carta del docente va data anche ai precari: “deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”, come ha stabilito la Corte di Cassazione nel 2019 con la sentenza n. 31149. Così si è espresso il giudice del lavoro di Venezia, assegnando 1.500 ad un insegnante che ha presentato ricorso con i legali Anief, per tre supplenze svolte formandosi a proprie spese, specificando che sulla questione “era già intervenuta CGUE 2022 (maggio) e CdS pubblicata il 16.3.2022 senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso”.
Ai docenti precari va assegnata “la medesima progressione economica” dei colleghi di ruolo: lo ha confermato ilTribunale di Verona nell’esaminare la richiesta di corretta collocazione stipendiale da parte di un docente assistito dai legali Anief che ha svolto alcuni periodi di supplenza con contratti a tempo determinato, a partire dal 25.9.2006, senza però che questi avessero alcuna ripercussione nelle fasce stipendiali. Oltre all’aumento stipendiale, conseguente alla ricollocazione in una fascia superiore, l’amministrazione è stata condannata “a pagare alla ricorrente, la somma di € 2.170,63 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine con retribuzione iniziale e quanto dovuto in applicazione della medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.