Sulla Carta del docente, “la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il Consiglio di Stato - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. A scriverlo, nella sentenza 1560/2022, è stato il Tribunale di Venezia: quel testo è stato ripreso alcuni giorni fa, il 5 luglio, da un altro giudice dello stesso Tribunale Veneto per motivare l’assegnazione di 2.000 euro assegnati ad una precaria che negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21 aveva svolto delle supplenze.