Altri 1.000 euro della Carta del Docente recuperati, stavolta a favore di un’insegnante supplente che ha fatto ricorso al Tribunale di Foggia e che aveva svolto due annualità di supplenze: secondo il giudice del lavoro, prima ancora delle numerose sentenze favorevoli all’assegnazione del bonus annuale già “il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007” ha conferito “rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all’art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che ‘la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” senza fare alcuna distinzione tra personale precario e di ruolo. Una posizione confermata dall’art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, che “stabilisce, a sua volta, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.