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Giurisprudenza e legislazione scolastica

Carta docente da 500 euro, si assegna ai precari tutta la somma anche se le ore settimanali sono ridotte: il Tribunale di Terni dà 1.500 euro ad un’insegnante per tre supplenze annuali

Parla chiaro la sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso 18 maggio: il personale docente a tempo determinato ha pieno diritto a percepire la carta del docente da 500 euro annui. Il diritto va riconosciuto anche quando il numero di ore settimanali di insegnamento è ridotto. A stabilirlo è stato il Tribunale di Terni che ha accordato 1.500 euro di risarcimento ad una docente precaria che ha svolto, tra il 2016 e il 2019, tre supplenze annuali di cui la prima con un monte orario settimanale dimezzato.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
15 Dicembre 2022
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Tags: Giurispruenza

5.000 euro ad una docente di sostegno precaria 15 anni per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità derivanti dalle supplenze e del “gradone” stipendiale maggiore: lo stabilisce il tribunale di Verona

Le supplenze sono tutte pienamente utili alla ricostruzione di carriera: lo ha ribadito la sezione Lavoro del Tribunale di Verona, che ha assegnato “la somma di euro 4.925,89, oltre accessori di legge” ad una docente di sostegno che ha presentato ricorso con Anief dopo avere sottoscritto per 15 anni contratti a termine nella scuola senza vedersi riconosciuto, dopo essere entrata in ruolo con la ricostruzione di carriera, né il pagamento degli scatti di anzianità durante il periodo pre ruolo, nè il diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio di gradone contrattuale.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
14 Dicembre 2022
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Tags: Giurispruenza

Carta docenti, a Udine un’insegnante precaria dal 2016 recupera 3mila euro. Pacifico (Anief): le giustificazioni del Ministero non reggono, in questi anni il personale ha fatto anche la dad da casa

La carta del docente va data anche agli insegnanti a tempo determinato: i tribunali non hanno più dubbi e continuano a sentenziare in questo modo, forti dell’ordinanza-simbolo emessa dalla Corte di Giustizia europea lo scorso 18 maggio. Sono centinaia, ormai le cause vinte dall’Anief: solo qualche giorno fa è accaduto a Roma, dove il Tribunale capitolino ha assegnato ad una maestra precaria 2mila euro per quattro supplenze annuali durante le quali la docente ha dovuto acquistare anche l’attrezzatura e il software per svolgere la dad durante la pandemia da Covid; adesso arriva una sentenza dello stesso tenore dal Tribunale di Udine, che ha risposto positivamente al ricorso di una docente, la quale lo scorso mese di settembre ha chiesto di accedere al “beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”, poiché il lavoro svolto è stato lo stesso dei colleghi di ruolo. Esaminate le carte, il giudice gli ha dato pienamente ragione, assegnando all’insegnante “il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti entro il limite della prescrizione quinquennale dalla diffida dell’aprile 2022, ossia per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, nell’importo complessivo di € 3.000,00”.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
13 Dicembre 2022
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Tags: Giurispruenza

Ferie non godute e Rpd negata a due precarie, a Piacenza il giudice gli fa riavere 4mila euro. Pacifico (Anief): ora nelle scuole si respira aria di diritti rispettati, con una sentenza si fa giustizia per più dipendenti

Dai Tribunali cominciano ad arrivare sentenze con interessanti rimborsi rivolti al personale della scuola riguardanti più tipologie di diritti negati e contemporaneamente a più lavoratori: esemplare, in questo senso, è la decisione presa dal giudice di Piacenza, del settore Lavoro e Previdenza e Assistenza, che nell’esaminare il ricorso presentato dai legali per due insegnanti ha accolto l’istanza assegnando le cifre richieste, per complessivi circa 4 mila euro, a compensazione dalla mancata monetizzazione delle ferie non godute e della retribuzione professionale docente ancora una volta negata ad un supplente. Nello specifico, il Tribunale piacentino con una sentenza esemplare ha condannato il ministero dell’Istruzione ad assegnare 1.225,28 euro ad una docente per Rpd mai collocato in busta paga per quasi un intero anno scolastico; alla stessa insegnante sono state anche data 818,72 come “riconoscimento delle ferie non godute”; infine, sempre per quest’ultima ragione, ad una seconda docente lo stesso dicastero dell’Istruzione dovrà fare avere 1.886,33. Le cifre, inoltre, vanno incrementate con “gli interessi delle singole scadenze a saldo”.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
12 Dicembre 2022
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Tags: Giurispruenza

Per i precari nominati dai presidi taglio dello stipendio di 170 euro al mese, a Modena il giudice li fa riavere ad una docente: i supplenti non possono essere trattati “in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”

Perché il ministero dell’Istruzione si deve accanire sui precari, negandogli tra le altre cose gli scatti stipendiali, il pieno riconoscimento della carriera, la monetizzazione delle ferie, andando a sottrargli anche in busta paga la Retribuzione professionale docente e la Cia per il personale supplente Ata? È quello che ha chiesto all’avvocatura di Stato il Tribunale di Modena, sezione Lavoro, per comprendere i motivi che hanno portato una docente abruzzese a chiedere “1.350,24 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” per non avere ricevuto la Rpd “nell’anno scolastico 2020/2021, dal 22.10.2020 all’11.06.2021, in virtù di reiterati contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie”. Non avendo avuto una risposta convincente, il giudice del lavoro ha verificato, scrivendolo nella sentenza, che “il contratto a termine è regolato dal diritto dell’Unione Europea a mezzo della direttiva 1999/70/CE e dell’allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell’Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»”.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
08 Dicembre 2022
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