Un successo per l’associazione sindacale per la piena tutela dei diritti. Adesioni ai ricorsi sempre aperte.
Un successo per l’associazione sindacale per la piena tutela dei diritti. Adesioni ai ricorsi sempre aperte.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 845/2024 pubblicata il 16 novembre 2024, ha accolto un ricorso pilota presentato dagli avvocati Irene Lo Bue, Fabio Ganci e Walter Miceli per conto di un docente che aveva richiesto il riconoscimento delle 25 ore di formazione obbligatoria svolte fuori dall’orario di servizio sui temi dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La decisione conferma che tali ore devono essere considerate orario di lavoro e, di conseguenza, retribuite.
Anche a Rovigo passa la linea Anief per recuperare i 500 euro della Carta del docente negati a un insegnante: il prof si è rivolto al giovane sindacato, che attraverso i suoi legali ha presentato ricorso e spiegato al giudice veneto che si tratta di una discriminazione bella e buona.
La Carta del docente va con certezza anche agli insegnanti precari: lo sostiene anche la prima sezione civile, controversie del lavoro, del Tribunale di Padova, che ha risposto favorevolmente alla linea dei legali Anief in difesa di una insegnante che ho svolto quattro supplenze annuali tra il 2020 e il 2024. Nell’assegnare 2mila euro alla docente che ha fatto ricorso, il giudice del lavoro ha ricordato nella sentenza che “le prescrizioni dell’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09” e pertanto “la clausola 4 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere pagina invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”.
Vanno disapplicati “l’art. 1 commi 121, 122, e 123 della L. n. 107/1915, l’art. 3 del DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, va accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 sicché il Ministero convenuto va pertanto condannato a costituire in favore della parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2500,00”.