Sottrare agli insegnanti precari la Retribuzione professionale docente è illegittimo. Lo ha confermato il Tribunale ordinario di Vicenza – prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza - che si è così espresso esaminando il ricorso di una insegnante assistita dai legali Anief che “nell’a.s. 2017-2018 ha svolto servizio a tempo determinato come docente alle dipendenze del Ministero resistente in forza di diversi incarichi di supplenza”: secondo il giudice, che ha risarcito la docente con “954,66 oltre accessori di legge”, tutto parte dall’assunto che “le mansioni svolte dalla ricorrente, e più in generale dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono differire dal punto di vista qualitativo da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giungo o al 31 agosto”, come del resto già previsto nella clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dalla Corte di Cassazione che hanno invocato “il principio di non discriminazione”.